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13.11.2025

Quali sono i permessi per la formazione per i docenti?

Francesco Di Palma

In una scuola che corre verso una trasformazione continua, la formazione del personale non è più un semplice accessorio, ma un elemento strutturale della professionalità docente. Le innovazioni digitali, metodologiche e organizzative stanno ridisegnando il lavoro degli insegnanti e rendono indispensabile un aggiornamento costante.
Non sorprende, quindi, che il nuovo contratto abbia deciso di intervenire in modo più organico su questo tema. Le regole, però, non sempre sono note a chi poi deve applicarle nelle scuole. E soprattutto, molti docenti si chiedono quali siano davvero i permessi per la formazione e come si possano utilizzare senza compromettere le attività quotidiane.

Permesso formazione docenti: cosa stabilisce il contratto

Nel CCNL Scuola 2019/2021 la formazione viene riconosciuta come una leva strategica fondamentale per la crescita professionale del personale. Proprio per questo il contratto dedica alla materia un intero articolo, definendo la formazione come elemento essenziale per sostenere i processi di cambiamento e favorire una gestione efficace delle risorse umane. All’amministrazione è imposto l’obbligo di mettere a disposizione strumenti, risorse e opportunità che garantiscano una reale formazione in servizio, valorizzando così anche il diritto del docente al permesso formazione docenti.

Risorse economiche

Sul fronte delle risorse economiche, il CCNL specifica che l’amministrazione deve garantire alle scuole finanziamenti adeguati per consentire al personale in servizio di partecipare alle iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate dal DSGA, previa consultazione del personale ATA. Tali risorse sono indispensabili per assicurare una risposta qualificata alle esigenze del Piano dell’offerta formativa. Le somme non utilizzate nell’esercizio finanziario di riferimento restano vincolate e devono essere impiegate nell’anno successivo con la stessa identica destinazione.

Attività formative in orario di servizio

Per evitare costi aggiuntivi legati alla sostituzione del personale impegnato in attività formative, i corsi organizzati dall’amministrazione, sia a livello centrale che periferico (oltre a quelli promossi dalle istituzioni scolastiche) si svolgono di norma durante l’orario di servizio, ma comunque al di fuori dell’orario di insegnamento. In queste circostanze il personale è considerato a tutti gli effetti in servizio. Se la formazione si tiene fuori sede, la partecipazione comporta anche il rimborso delle spese di viaggio.

Partecipazione ad attività non organizzate dalle scuola

Il personale può prendere parte, previa autorizzazione del dirigente scolastico e nel rispetto delle esigenze di funzionamento del servizio, a iniziative di aggiornamento organizzate dall’amministrazione, dall’Università o da enti accreditati. La partecipazione è consentita entro il limite delle ore strettamente necessarie allo svolgimento del percorso formativo, da impiegare prioritariamente per lo sviluppo e l’arricchimento della professionalità. Quando richiesto, il numero di ore può essere aumentato, considerando anche il tempo necessario per raggiungere la sede dell’attività formativa.

Aggiornamento fuori dall’orario di servizio

Per il personale docente, la formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all’attività di insegnamento e nelle ore funzionali all’insegnamento. Fermo restante che qualora le ore di formazione dovessero superare le ore funzionali all’insegnamento sono retribuite con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.

Diritto a permesso per aggiornamento

Il personale docente ha diritto a cinque giorni di permesso durante l’anno scolastico per partecipare a iniziative di formazione, usufruendo dell’esonero dal servizio e della sostituzione secondo la normativa vigente sulle supplenze brevi nei diversi ordini di scuola. Con le stesse modalità, e sempre entro il limite dei cinque giorni, possono prendere parte ad attività formative di carattere musicale o artistico anche gli insegnanti di strumento e delle discipline artistiche, quando tali attività rientrano nei percorsi di aggiornamento professionale.

Docenti formatori

L’articolo 36, al comma 10, stabilisce inoltre che i cinque giorni di permesso retribuito spettano anche ai docenti impegnati come formatori, esperti o animatori nelle iniziative di formazione. Questa previsione riconosce il valore professionale del ruolo svolto all’interno dei percorsi formativi e lo tutela al pari della partecipazione alle attività di aggiornamento.

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