La circolare ministeriale n. 157048 del 9 luglio 2025, nel dettare le istruzioni e le indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, affronta la tematica relativa alle supplenze dalle graduatorie d’istituto e in caso di esaurimento delle stesse, attraverso l’utilizzo della procedura dell’interpello.
L’interpello è lo strumento, introdotto dall’O.M. 88 de 16 maggio 2024 in sostituzione della MAD, che i dirigenti scolastici utilizzano, per sostituire un docente assente, attraverso la pubblicazione di specifici avvisi quando non trovano candidati supplenti disponibili sia nelle graduatorie d’istituto, sia nelle graduatorie degli istituti viciniori.
Gli avvisi d’interpello, finalizzati al reclutamento di docenti, pubblicati nel sito della scuola e nel sito dell’UST di competenza, prevedono che la nomina dei supplenti proceda con il conferimento ai docenti abilitati e in mancanza ai docenti in possesso del titolo di studio; mentre per i posti sul sostegno si proceda assegnando la supplenza: prima ai docenti specializzati e successivamente ai docenti non specializzati in possesso del solo titolo di studio.
L’avviso d’interpello deve contenere la classe di concorso e la tipologia di posto (comune o sostegno), la data d’inizio della supplenza, la durata, l’orario complessivo settimanale, la sede di servizio, il titolo di accesso in relazione al posto da coprire (abilitazione per il posto comune e specializzazione per i posti di sostegno), le modalità e i termini per la presentazione della propria disponibilità e i termini entro cui assumere servizio.
L’art. 13 comma 3 dell’O.M. 88 dispone che per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la presa di servizio deve essere effettuata entro 24 ore dall’accettazione, mentre per le supplenze inferiori a 30 giorni l’assunzione deve avvenire entro 12 ore
Anche per le supplenze di competenze dai dirigenti scolastici sono previste delle sanzioni per le rinunce, la mancata risposta, la mancata presa di servizio e l’abbandono.
Il supplente individuato dal dirigente scolastico per una supplenza e non risponde all’avviso, rinuncia alla supplenza, o non assume servizio nei termini indicati dall’avviso d’interpello, va incontro alla perdita della possibilità di ricevere supplenze dalla specifica graduatoria d’istituto per lo stesso insegnamento o per il sostegno nello stesso ordine e grado di scuola per l’intero anno scolastico nella stessa scuola.
Il docente individuato come supplente che assume regolare servizio nei termini indicati dall’avviso d’interpello e che successivamente abbandona la supplenza, va incontro alla cancellazione da tutte le graduatorie d’istituto per l’intero anno scolastico di riferimento. Fermo restante che può abbandonare la supplenza soltanto nel caso in cui sia individuato per una supplenza annuale al 31 agosto o al 30 giugno.