Con l’avvio della procedura volta a individuare i docenti destinatari delle supplenze, molti si chiedono entro quanto tempo devo accettare o rinunciare alla supplenza? A cosa vado incontro nel caso di rinuncia?
Per rispondere alle suddette domande è necessario fare una distinzione tra le supplenze conferite dall’UST, quindi entro il 31 agosto o entro il 30 giugno del 2026 e le supplenze brevi e saltuarie conferite dal dirigente scolastico.
Con l’entrata in vigore del decreto 45/2025, i docenti, a qualunque titolo, destinatari di nomina a tempo indeterminato o determinato, sia su posto comune sia di sostegno, possono accettare o rinunciare all’assegnazione della sede scolastica entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento.
La mancata accettazione entro i 5 giorni comporta la perdita del diritto di conseguire altre supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, per l’anno scolastico di riferimento.
Per le supplenze brevi e temporanee bisogna distinguere la tipologia di supplenza:
• Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante;
• Per le supplenze inferiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 12 ore.
Il dirigente scolastico acquisita la disponibilità da parte degli aspiranti, individua il destinatario della supplenza con riferimento all’ordine di graduatoria e acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza medesima, assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva.
Per le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, con il supporto del sistema informativo sono attivate particolari e celeri modalità d’interpello con immediata presa di servizio.
In merito alle supplenze brevi e saltuarie, al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. La conferma del docente supplente spetta anche nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni. Fermo restante che il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
I docenti in servizio per supplenza, conferita dal dirigente scolastico dalle graduatorie d’istituto, possono lasciare la supplenza esclusivamente per accettarne una annuale o fino al termine delle attività didattiche, nel caso in cui la rinuncia dovesse essere fatta per una supplenza breve e temporanea, si perderebbe il diritto al conferimento di altre supplenze brevi nella stessa scuola per l’intero anno scolastico.