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Reclamo mobilità, 10 giorni di tempo dalla notifica del punteggio

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Questo è il periodo, fino alla seconda decade di maggio, per ricevere la notifica della domanda di mobilità presentata entro il 5 aprile 2019. Per reclamare avverso l’errata valutazione del punteggio o delle precedenze, il docente ha 10 giorni di tempo dal momento della notifica.

Come avviene la notifica della mobilità

È utile sapere che il docente che ha prodotto istanza di mobilità 2019/2020, inviando la richiesta di mobilità territoriale e/o professionale entro il 5 aprile 2019, dovrà ricevere, entro e non oltre la seconda decade di maggio, l’atto di notifica con la valutazione e validazione del punteggio da parte dell’ufficio competente. Ai sensi dell’art. 10 dell’OM 203 dell’8 marzo 2019, è disposto che  l’Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all’interessato il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti all’indirizzo di posta elettronica inserito all’atto della registrazione nel portale ISTANZE ON LINE.

Tempi reclamo punteggio domanda mobilità

Una volta ricevuta la suddetta comunicazione del punteggio assegnato, l’insegnante ha facoltà di far pervenire all’Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione e comunque entro il quinto giorno utile prima della data di inserimento al Sidi delle domande (20 maggio 2019), motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nel C.C.N.I. sulla mobilità. L’ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche ove ritenga di accogliere i medesimi dandone notifica solo in tal caso all’interessato. Avverso le valutazioni delle domande non sono possibili ulteriori modalità di reclamo.

Norma contrattuale su contenzioso mobilità

Ai sensi dell’art.17 del CCNI sulla mobilità 2019/2022 è possibile avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande fissata il 25 maggio 2019. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. Inoltre è importante sottolineare che sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda. In caso di conciliazioni relative a trasferimenti verso province di diversa regione, l’Ufficio che ha ricevuto la domanda acquisisce la valutazione dell’Ufficio scolastico regionale competente per la provincia richiesta. Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell’esito del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile.

È utile sapere che l’accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza dell’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità. Detto Ufficio provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dell’amministrazione. L’esito del movimento viene notificato a ciascun docente compresi quanti non hanno ottenuto il trasferimento.