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12.09.2026

Consenso informato: cosa prevede la legge e implicazioni operative a seguito del referendum abrogativo

La Legge n. 104 del giugno 2026 ha introdotto nuove disposizioni per l’ambito scolastico, istituendo l’obbligo del consenso informato preventivo da parte delle famiglie per lo svolgimento di progetti e attività legati alla sessualità e all’affettività. A seguito della sua approvazione, è stata avviata una raccolta firme per promuovere un referendum abrogativo della norma.

 

Che cosa prevede la legge

Le nuove disposizioni vietano categoricamente questo tipo di attività nella scuola dell’infanzia e primaria, fermo restando quanto già previsto dalle Indicazioni Nazionali. Al contrario, per le scuole secondarie di primo e secondo grado, la legge stabilisce l’obbligo di:

  • Richiedere, preventivamente, il consenso informato alle famiglie (e agli studenti stessi, se maggiorenni);
  • Rendere visionabile il materiale didattico che s’intende utilizzare durante le attività.

Le modalità del consenso informato

La normativa specifica che il consenso deve essere richiesto in forma scritta almeno sette giorni prima della data d’inizio delle attività. Il modulo informativo deve contenere indicazioni dettagliate su:

  • Finalità e obiettivi educativi o formativi;
  • Contenuti, argomenti e temi trattati;
  • Modalità concrete di svolgimento delle lezioni;
  • Eventuale presenza di esperti esterni, rappresentanti di enti o associazioni coinvolti a vario titolo.

 Coinvolgimento di esperti esterni

Nel caso in mancanza di personale interno, la scuola dovesse decidere di coinvolgere figure esterne, sia per attività curricolari sia extrascolastiche, la legge subordina la loro partecipazione alla deliberazione del Collegio dei Docenti e alla successiva approvazione del Consiglio di Istituto.

Procedura per la selezione dei soggetti esterni

Per quanto riguarda la selezione degli esperti, la norma attribuisce al Collegio dei Docenti il compito di definire i criteri generali di scelta. L’individuazione della figura idonea deve avvenire tramite la comparazione dei curricula e delle proposte progettuali, garantendo la massima trasparenza e la coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).

Il quadro attuale e l’impatto del referendum

Nonostante sia stata avviata la raccolta firme per il referendum abrogativo, la legge resta pienamente in vigore e vincolante per l’anno scolastico in corso. Le istituzioni scolastiche sono pertanto tenute ad adeguarsi alle nuove procedure operative in attesa degli sviluppi del percorso referendario.

Implicazioni operative per le scuole

L’avvio dell’anno scolastico richiede una riorganizzazione dei tempi e dei modelli burocratici degli istituti a livello operativo che devono considerare:

  • La mancata firma del consenso da parte dei genitori non comporta la semplice assenza dello studente, ma impone alla scuola la predisposizione di attività didattiche alternative.
  • Gli esperti esterni non sostituiscono la vigilanza; i docenti della classe devono rimanere sempre presenti in aula durante lo svolgimento dei progetti
  • Le procedure del consenso devono essere integrate all’interno del Patto educativo di corresponsabilità e coerenti con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).

Il quadro attuale e l’iter del referendum: i prossimi passaggi

Nonostante l’avvio della mobilitazione popolare, la legge resta pienamente in vigore e vincolante per l’anno scolastico in corso. Di conseguenza, le istituzioni scolastiche sono tenute ad applicare le nuove procedure operative in attesa degli sviluppi della consultazione referendaria.

L’iniziativa referendaria denominata “Sì educazione affettiva nelle scuole” ha registrato un’accelerazione decisiva: partita il 6 agosto 2026, ha ufficialmente raggiunto e superato la soglia delle 500.000 firme richieste dalla Costituzione in poco più di un mese.

La raccolta firme proseguirà fino al termine ultimo del 20 settembre 2026, dopodiché l’iter istituzionale seguirà le seguenti tappe:

  • La Corte di Cassazione verificherà la regolarità delle firme raccolte e il rispetto dei requisiti di legge;
  • La Corte Costituzionale valuterà la formulazione del quesito per accertare l’ammissibilità della materia referendaria.

Qualora le corti dovessero dare il via libera al referendum, sarà compito del Presidente della Repubblica fissare la data della votazione che dovrebbe aggirarsi nella prossima primavera.

Che cosa cambierebbe in caso di abrogazione

Se la consultazione dovesse raggiungere il quorum e registrare la vittoria del “Sì”, la Legge 104/2026 sarebbe interamente cancellata dall’ordinamento. A livello operativo, sarebbero azzerati sia il divieto assoluto per le scuole dell’infanzia e primarie, sia i vincoli del consenso preventivo scritto e del preavviso di sette giorni nelle secondarie. La gestione dei progetti tornerebbe così sotto la piena e ordinaria competenza dell’autonomia scolastica e degli organi collegiali della scuola.

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