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Reclutamento, PNRR e doppio canale di assunzione docenti

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Finalmente il MIM ha raggiunto l’accordo coi sindacati e così incontrerà la Commissione UE per richiedere l’approvazione del doppio canale di reclutamento. Già gli emendamenti presentati al DL Milleproroghe, in conversione al Senato, avevano confermato esplicitamente che il PNRR non può essere evitato.

I due identici emendamenti presentati dalla maggioranza (5.40 FdI e 5.41 Lega) significano che lo straordinario bis non otterrà le graduatorie a esaurimento tanto agognate, ma lo scorrimento dei rinunciatari.

Scelta condivisibile per la natura stessa del concorso e del PNRR: 1) la copertura di tutti i posti autorizzati e residuati dalle immissioni in ruolo, 2) la formazione da 5 CFU non è conforme al PNRR (che ne richiede almeno 30), quindi tali assunzioni e abilitazioni non rientrano tra quelle imposte dal PNRR, non rispettandolo.

Per farla breve, dalle graduatorie degli ordinari e degli straordinari le immissioni in ruolo secondo PNRR sono e rimarranno a zero. Di questo passo, non raggiungendo le 70.000 promesse entro dicembre 2024, rischiamo di perdere le risorse stanziate. E questo è esattamente il punto di partenza per la revisione definitiva del reclutamento.

Tuttavia, bisogna prestare molta attenzione alle particolari situazioni, in modo da evitare ogni insidia o discriminazione. Limitandoci al posto comune:

  • gli idonei non vincitori dei vari concorsi ordinari;
  • i precari con almeno tre anni di servizio statale, che, con la riforma Bianchi a regime, accedono sempre ai futuri concorsi ordinari:
  • i precari di scuola paritaria con almeno tre anni di servizio, che, da riforma Bianchi, possono accedere ai concorsi ordinari solo fino al 31/12/2024 e se in possesso dei 24 CFU:
  • i neolaureati e tutti gli altri precari sia statali sia paritari con i 24 CFU ma senza tre anni di servizio, che, da riforma Bianchi, possono accedere ai concorsi ordinari solo fino al 31/12/2024.

Come rispettare tutte queste particolarità?

  • PROCEDURA STRAORDINARIA ABILITAZIONE SCUOLA SECONDARIA

L’immediato espletamento della “Procedura abilitante straordinaria del personale docente nella scuola secondaria”.

Essa, trattandosi di una sola prova scritta computer based di 60 quesiti a risposta multipla, consentirebbe nell’immediato a tutti gli iscritti (precari statali e paritari con almeno tre anni di servizio) risultati idonei di acquisire, entro la conclusione del presente anno scolastico 2022-2023, il titolo di abilitazione e iscriversi agli elenchi aggiuntivi della I fascia GPS.

Val la pena chiedersi se questa procedura sia conforme al PNRR. La risposta, purtroppo, è negativa, ed è il motivo per cui giace sotto la polvere.

  • PERCORSI ABILITANTI SPECIALI

L’attivazione di “Percorsi abilitanti speciali” per il personale docente nella scuola secondaria che abbia prestato almeno tre anni di servizio nel sistema nazionale di istruzione, quindi sia statali sia paritari.

Essi si rendono necessari per consentire a tutti precari storici sia di scuola statale sia di scuola paritaria di acquisire il titolo di abilitazione. La selettività, non prevista in ingresso, è comunque assicurata durante il percorso di formazione iniziale e dalla doppia prova abilitante finale. Il titolo di abilitazione è indispensabile ai precari di scuola statale per la procedura di stabilizzazione al punto 3 e ai precari di scuola paritaria per la stabilizzazione nel settore privato secondo la legge 62/2000 e i CCNL AGIDAE e ANINSEI.

Questa procedura sarebbe conforme al PNRR? Sì, la formazione sarebbe di almeno 30 CFU, come da riforma Bianchi.

  • DOPPIO CANALE DI ASSUNZIONE PER DOCENTI

Che quanto ultimamente previsto per i posti di sostegno venga esteso anche ai posti comuni.

Le assunzioni su posto di sostegno, secondo la nuova procedura, avvengono in coda a eventuali graduatorie di merito e alla cosiddetta call veloce fino al 31 dicembre 2025. Rendere strutturale questo sistema, quindi senza data di scadenza, consentirebbe di coprire ogni anno i posti autorizzati dal MEF. È opportuno, per parità di trattamento, che questo canale di assunzione venga previsto anche per i posti comuni, secondo gli stessi criteri e per la stessa motivazione.

E qui c’è conformità col PNRR? Se le assunzioni avvengono da I fascia GPS, il personale è già abilitato, per cui nessun limite, eccetto il punto 4. Se le assunzioni avvengono da II fascia GPS, il personale, non abilitato, deve formarsi attraverso il punto 3.

Questione spinosa. Quale servizio per le assunzioni: solo statale o anche paritario? Fermo restando che il legislatore può sempre intervenire sulla legge, allo stato attuale, dopo la sentenza della Consulta, il servizio paritario non varrà sicuramente per queste assunzioni. Per evitare ogni discriminazione verso i precari di scuola paritaria, è necessario che il punto 3 diventi però regolare: PAS attivati con continuità per i precari con almeno tre anni di servizio statale o paritario, in concomitanza ai basilari percorsi abilitanti da 60 CFU introdotti dalla riforma Bianchi.

Il requisito dei tre anni statali per l’assunzione da GPS deve valere sia in I che in II fascia, con una eccezione: gli idonei dei concorsi ordinari precedenti e successivi alla riforma Bianchi.

  • PNRR ISTRUZIONE

Ultimo step. Il primo, in realtà. Senza il prete europeo non si canta messa: senza l’approvazione della Commissione UE nessun DL potrà mai modificare il PNRR.

Questione spinosissima. Gli idonei degli attuali concorsi ordinari: tutti pronti all’assunzione in ruolo da GM o da I fascia GPS secondo il doppio canale! Ma ciò è conforme al PNRR? Purtroppo no, per quanto assurdo. I vari ordinari sono figli di una stagione concorsuale senza formazione e quindi peccano della stessa colpa del punto 1 (pure la normativa è la stessa!). Non a caso, gli emendamenti al DL Milleproroghe riguardanti le GM degli ordinari sono blandi, scritti male, cestinabili.

Per rendere a esaurimento le graduatorie di merito dei vari concorsi ordinari, due o tre volte selettivi, bisogna legare al PNRR la formazione dell’anno di prova e immissione in ruolo. Così tra le 70.000 assunzioni previste entro dicembre 024 potranno essere conteggiate anche e soprattutto quelle degli idonei in questione. Così, però, si bloccherebbero le assunzioni dai nuovi ordinari secondo la riforma Bianchi.

La soluzione migliore per gli idonei rimane, a mio avviso, l’assunzione da I fascia GPS senza il requisito dei tre anni statali secondo il doppio canale, con una formazione solida durante l’anno di prova.

  • QUALI PERCENTUALI?

Resta da chiedersi come funzionerebbe il doppio canale. Se si guarda al sostegno, il canale GPS andrebbe in coda alle GM concorsuali, scontentando di fatto il precariato storico. Se si vuole essere generosi, al canale GPS andrebbe il 50% dei posti autorizzati, così com’era (è, in alcuni casi) per le GaE, scontentando i vincitori di concorso. Non intendo risolvere qui e ora questo problema.

Insomma, in una situazione senza graduatorie pregresse da assorbire, le assunzioni in ruolo avverrebbero così. Ipotizziamo 100 posti autorizzati.

  • 50 posti alle GM concorsuali (i vincitori degli ordinari secondo la riforma Bianchi: abilitati; precari statali con almeno tre anni di servizio; 24 CFU fino al 31/12/2024);
  • 50 posti alle GPS (gli abilitati con almeno tre anni di servizio statali e gli idonei degli attuali e futuri ordinari in I fascia e i precari statali con almeno tre anni di servizio in II fascia previo PAS al punto 3).

L’introduzione del doppio canale dev’essere l’occasione per sanare tutte queste particolari situazioni, ovvero il reclutamento non deve finire ostaggio del precariato statale, perché la legge assicura l’accesso alla Pubblica Amministrazione tramite procedure aperte a tutti.

Francesco Pozzato

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