Quando un istituto scolastico viene requisito per ospitare i seggi elettorali o come in questo caso per il prossimo referendum sulla giustizia, docenti e personale ATA si trovano spesso in una zona grigia normativa. La guida della FLC CGIL fa chiarezza sugli obblighi — e sui diritti — del personale nelle diverse casistiche possibili.
Il caso più semplice è quello della chiusura totale dell’istituto: quando l’intera scuola viene consegnata al Comune per l’allestimento dei seggi, tutte le attività sono sospese, gli alunni restano a casa e nessun lavoratore — dal dirigente scolastico al collaboratore scolastico — è tenuto a prestare servizio. La norma è chiara anche su un punto spesso fonte di equivoci: le ore non svolte non devono essere recuperate. Se la consegna dell’edificio avviene solo nel pomeriggio, lo stesso principio si applica al personale impegnato in quella fascia oraria. Eventuali eccezioni, legate a “esigenze di funzionamento”, devono essere gestite dal dirigente secondo criteri definiti con il confronto sindacale.
Un chiarimento decisivo riguarda la natura giuridica dell’assenza. Quando il personale non può accedere alla propria sede perché inaccessibile per disposizione delle autorità, si configura un’assenza legittima che non rientra in nessuna delle categorie contrattuali ordinarie. Non si tratta di ferie, non di permesso retribuito, non di assenza da giustificare. Non comporta decurtazioni economiche né obbligo di recupero. Anzi, questi giorni rientrano a pieno titolo nel computo dell’anno di formazione e prova e nella continuità del servizio in caso di supplenza. Un elemento rilevante anche per i precari, che spesso temono ripercussioni sul riconoscimento del servizio prestato.
Più articolata la situazione in cui un solo plesso viene chiuso mentre la sede centrale rimane operativa. In questo caso, il personale assegnato alla sede chiusa non è automaticamente obbligato a raggiungere la sede centrale. Lo spostamento è ammesso solo in presenza di “effettive e straordinarie esigenze di funzionamento” e deve comunque restare limitato allo stretto necessario. Le regole cambiano a seconda della geografia: se le due sedi si trovano nello stesso comune, la questione è oggetto di confronto sindacale; se invece sono in comuni diversi, entra in gioco la contrattazione integrativa d’istituto. In nessun caso il dirigente può decidere autonomamente e unilateralmente.