Il terreno di un ricorso al Giudice del Lavoro, tramite l’art.28 della legge 300/70, da parte della Gilda degli Insegnanti di Bari, è quello della condotta antisindacale di un dirigente scolastico nei confronti della RSU di un Istituto Comprensivo di Altamura in provincia di Bari. Il giudice del lavoro del Tribunale di Bari ha condannato la dirigente scolastica perché contraria al sistema delle relazioni sindacali e, nello specifico, alle norme sulla contrattazione integrativa d’istituto, ossia in violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7 del CCNL del 19.4.2018, in tema di partecipazione, correttezza, trasparenza, informazione, confronto.
Nella sentenza della Dott.ssa Angela Vernia della Sezione del Lavoro del Tribunale di Bari emerge il significato legislativo dell’art.28 della Legge 300 20 maggio 1970 numero 300 (Statuto dei Lavoratori). Nella sentenza spiega chiaramente il Giudice, in riferimento proprio alla norma del suddetto art.28, che il legislatore, al fine di evitare il pericolo che il datore di lavoro, abusando del potere derivantegli dalla posizione predominante da lui assunta nella organizzazione produttiva, potesse frapporre ostacoli al libero esercizio dei diritti, costituzionalmente garantiti attinenti all’attività sindacale e allo sciopero, ha inteso fornire ai sindacati dei lavoratori un particolare strumento giudiziario a tutela di tali diritti, sanzionando la condotta illegittima del datore di lavoro lesiva di questi. La volontà legislativa, peraltro, ha lasciato imprecisata la descrizione dei comportamenti non consentiti, ricorrendo ad una definizione non analitica ma “teleologica”, che consente di ritenere vietate tutte quelle condotte che si rivelino idonee ad arrecare offesa ai beni protetti.
La legge 300/70 ha lo scopo principale di mettere fine a qualsiasi comportamento idoneo ad arrecare pregiudizio, tra l’altro, alla piena e libera esplicazione, nell’ambito aziendale, dei compiti che l’ordinamento attribuisce alle rappresentanze dei lavoratori per assicurare gli interessi individuali e collettivi di questi ultimi.
La condotta antisindacale del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo della provincia di Bari è stata riscontrata su basi oggettive e, secondo il Giudice, con ogni evidenza documentale, anche per il fatto di avere convocato la RSU per la firma del contratto integrativo di Istituto in forte ritardo rispetto a quanto previsto dalle norme contrattuali di rango superiore. Inoltre nell’ipotesi del contratto integrativo venivano ignorati aspetti fondamentali come il calcolo di ripartizione delle ore di permesso per le RSU in relazione al loro mandato ec’è da dire che tale dato non era ma stato comunicato dal dirigente scolastico alle RSU. Il dirigente scolastico avev aomesso diversi punti del confronto come la gestione del personale docente e del personale ata, mancavano i termi precisi sul diritto alla disconnessione e anche all’ottimizzazione dell’orario di servizio e alla trasparenza delle disposizioni sull’orario del servizio dei docenti e del personale ata. Le contestazioni sono state numerose come per esempio la questione del pagamento per una Commissione Orario, In base all’art. 396 del D.lgs. 297/1994 e all’art. 25 del D.lgs. 165/2001, si legge in sentenza, l’organizzazione dell’orario è prerogativa e responsabilità diretta del Dirigente Scolastico, finalizzata all’efficienza gestionale dell’istituto. Il giudice riscontra anche la mancata informativa sui fondi PN, FSE e PNRR.
In buona sostanza emerge dalla sentenza che il Dirigente Scolastico non ha garantito la dovuta trasparenza, omettendo l’invio preventivo e contestuale della documentazione necessaria agli incontri e venendo meno al principio di pariteticità tra le parti, elemento indispensabile per il corretto espletamento del mandato sindacale.
Il giudice, con grande e piena soddisfazione della Gilda degli Insegnanti di Bari, dichiara l’antisindacalità della condotta denunciata in ricorso e, per l’effetto, condanna la parte resistente alla cessazione di detta condotta e alla rimozione degli effetti. Condanna la parte resistente alle spese legali per la soccombenza dell’art.28 della legge 300/70 oltre agli accessori di legge,