Home Sicurezza ed edilizia scolastica Requisiti del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Requisiti del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro

CONDIVIDI

Con interpello n. 2/2015 il Ministero del Lavoro ha risposto al Consiglio Nazionale degli Ingegneri ad un quesito riguardante quali requisiti debbano possedere i docenti dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, un ingegnere che si occupa di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, può essere il formatore nelle aree tematiche previste in base al proprio titolo di studio?

A proposito, il Ministero ritiene che il docente dei corsi di corsi di formazione per datore di lavoro, che intenda svolgere il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per lavoratori, dirigenti e preposti, deve possedere i requisiti elencati nel Decreto 6 marzo 2013, ai sensi del quale l’interessato deve essere in grado di documentare – in relazione a ciascuna delle 3 aree tematiche identificate dal decreto (area normativa giuridica/organizzativa, area rischi tecnici/igienico-sanitari, area relazioni/comunicazioni) – il possesso di uno dei 6 criteri di cui al decreto stesso.

Quindi, l’Ingegnere che svolga professionalmente la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro potrà assumere l’incarico di docente nei corsi di formazione per datore di lavoro che svolga i compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, lavoratori, dirigenti e preposti, a condizione che documenti il possesso dei criteri di cui al Decreto 6 marzo 2013, per ciascuna delle citate “aree tematiche” per la quale voglia svolgere le attività di docenza.