Home I lettori ci scrivono Richiesta annullamento in autotutela D.M. n 356 del 23 maggio

Richiesta annullamento in autotutela D.M. n 356 del 23 maggio

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Con Decreto del Direttore Generale del personale scolastico N 82 del 24/9/2012 venivano indetti i concorsi a posti e cattedre per titoli ed esami , finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II  grado, per la copertura di 11.542 posti ,risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolatici 2013/14 e 2014/15.

Detto Decreto teneva conto di quanto stabilito dall’art 1 della legge 124/99: ” L’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna , elementare e secondaria ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili mediante concorsi per titoli ed esami e per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti ( oggi ad esaurimento)”

Gli 11542 posti messi a concorso erano il 50 per cento dei posti assegnabili per gli anni scolastici 2013/14 e 2014/15.

L’altro 50 per cento dei posti doveva essere assegnato , per gli anni scolastici 2013/14 e 2014/15 ,attingendo alle graduatorie ad esaurimento, il tutto nel rispetto dell’art 1 della legge 124/99

Il concorso è stato espletato e i Direttori Regionali Scolastici stanno procedendo all’assunzione in servizio degli 11.542 vincitori del concorso

Il Ministro dell’Istruzione , a pochi giorni dal voto per il rinnovo del Parlamento Europeo, emana il decreto n. 356 del 23/5/2014 , che destina il 50 per cento dei posti per il reclutamento tramite concorso , per gli anni a partire dal 2014/15, agli idonei del concorso citato

Il Decreto del MIUR n. 356 del 23/5/2014 è costituito da un unico articolo che dispone quanto segue: ” I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso ordinario per il reclutamento di personale docente bandito con il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 24 settembre 2012 N 82, ma non collocati in posizione utile tale da risultare vincitori, ……., nei limiti del 50 per cento dei posti previsti per il concorso ai sensi del ‘articolo 399 comma 1 del decreto legislativo 297 del 1994…..” ( l’art 399 di detto decreto legislativo è stato sostituito dall’art 1 della legge 124/1999)

Gli idonei al concorso citato non possono essere assunti per l’anno scolastico 2014/15 sul 50 per cento destinati al reclutamento per concorso, visto che gli 11.542 posti vacanti e disponibili per il 2013/14 e per il 2014/15 sono stati  assegnati e verranno assegnati  ai vincitori del concorso

Con il conferimento  di 11.542 posti vacanti, tramite il concorso ,bandito con decreto 82/2012,  e’ stata soddisfatta, per gli anni scolastici 2013/14 e 2014/15 ,la condizione del 50 per cento dei posti da assegnare  tramite concorso , prevista dall’art 1 legge 124/99

Tutti i posti liberi  e vacanti dell’anno scolastico 2014/15 debbono essere assegnati, nel rispetto dell’art 1 legge 124/1999, attingendo alle graduatorie ad esaurimento e non alle graduatorie di merito del concorso

Si chiede, ai sensi della legge 241 /90 , per le ragioni esposte di voler annullare il D.M. n 356/2014, evitando ,così , di favorire (anche economicamente ) gli idonei al concorso più volte citato e di danneggiare( anche economicamente) coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento

Si chiede ,altresì , di voler  emanare disposizioni affinché i Direttori Scolastici Regionali  assegnino , per gli anni scolastici 2013/14 e 2014/15 , l’altro 50 per cento dei posti , pari a 11. 542, ai candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento

Si resta in attesa di una risposta ai sensi della legge 241/90