Home Formazione iniziale Riforma formazione e sviluppo di carriera docenti: cosa c’è da sapere

Riforma formazione e sviluppo di carriera docenti: cosa c’è da sapere

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Alla formazione continua e obbligatoria prevista dalla legge 107 del 2015,  la bozza di riforma disegnata dal Ministro Bianchi, affianca una formazione continua incentivata in modo tale da avere nel settore scolastico due percorsi formativi.

Primo percorso

Il primo percorso, avviato nel 2015 ha previsto al comma 121 una carta elettronica dell’importo di euro 500 annui con la quale ai docenti è consentito procedere alla  loro formazione; rientra negli adempimenti connessi alla funzione docente ed è obbligatorio, permanente e strutturale.

Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ministro dell’istruzione.

Secondo percorso

Il secondo,  che dovrebbe entrare in vigore con l’anno scolastico 2023/2024 e diventare strutturale nel 2027 attraverso l’istituzione di un fondo specifico di cui ancora non si conosce l’importo, prevede in prima applicazione una incentivazione in modo forfettario, attingendo dal fondo per il miglioramento dell’offerta formativa,  se la formazione dovesse riferirsi ad attività funzionali all’erogazione del servizio scolastico.

Gestione della formazione continua

La gestione della formazione continua incentivata è affidata alla scuola di alta formazione dell’istruzione sotto la vigilanza del Ministero dell’istruzione con il compito di:

  • promuovere e coordinare la formazione in servizio dei docenti di ruolo;
  • dirigere e indirizzare le attività formative di tutto il personale scolastico;
  • assolvere le funzioni correlate al sistema d’incentivo alla formazione continua dei docenti.

Nella realizzazione del suddetto compito, la scuola di alta formazione, si avvale di un comitato scientifico che adegua lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale d’istruzione e formazione.

Progressione di carriera e incentivi

La progressione di carriera resta legata al sistema temporale secondo il sistema previsto dalla contrattazione nazionale,  mentre la formazione continua prevede degli incentivi salariali per tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado del sistema scolastico.

quando diventa operativa

L’avvio della formazione continua diventa operativa a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, attraverso un sistema di formazione e aggiornamento permanente degli insegnanti articolato in percorsi di durata triennale. fermo restante la formazione strutturata e obbligatoria prevista dalla legge 107 del 2015.

Verifiche intermedie

Durante il triennio di formazione  è previsto una verifica annuale sulla base di una relazione presentata dal docente avente per argomento le attività realizzate nel corso dell’anno.

 Valutazione finale

Alla fine del triennio il docente sarà sottoposto ad una valutazione finale ad opera del comitato di valutazione integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto.

Se la valutazione viene superata con esito positivo,  il docente è ammesso al percorso successivo con il conseguente incentivo. Se la  valutazione finale dovesse avere esito negativo tutto slitterebbe di un anno.

Argomento di verifica e valutazione

Oltre alle competenze applicative diventano argomento di verifica le attività di progettaizone, mentoring e coaching oltre ad attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche.

Quando si svolgono le attività

Le suddette attività formative incentivate, vengono svolte,  in orari aggiuntivi rispetto a quelle di didattica in aula previste a normativa vigente, senza esonero dal servizio ad esclusione delle ore dedicate alla formazione obbligatoria sancite dal comma 124 della legge 107 del 2015.

Aspetti  giuridici

La partecipazione alle attività formativa è valutabile ai fini:

  • della formulazione della graduatoria interna di istituto,
  • dei trasferimenti a domanda e d’ufficio,
  • della mobilità professionale.