Il docente che, dopo essere passato ad altro grado di scuola, chieda di ritornare nel ruolo di precedente appartenenza, non va in linea generale considerato alla stessa stregua di chi ottiene il passaggio ad un ruolo mai ricoperto in precedenza.
Essendo infatti già stato positivamente superato, in occasione della precedente assunzione, il medesimo periodo di formazione e prova, per il ritorno al ruolo originario non è necessario il superamento di un nuovo periodo di formazione e prova.
Lâindicazione è contenuta in una nota dellâU.S.R. Emilia Romagna, riguardante la gestione dei passaggi di ruolo che si potrebbero definire âdi ritornoâ, ovvero riferiti a docenti che, dopo essere passati da un ruolo ad un altro, decidono di tornare a quello di precedente appartenenza (es. da infanzia a primaria e successivo ritorno allâinfanzia).
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Secondo lâUfficio scolastico âil principio generale della non reiterazione del periodo di formazione e prova, riferito al medesimo ruolo giĂ in precedenza assunto, appare compatibile con le previsioni di cui al richiamato Decreto Ministeriale 850/2015, coerente con il principio di ragionevolezza dellâazione amministrativa, ovvero con i principi di logicitĂ e congruenza, e concordante con il disposto del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 10 da cui inferisce il principio generale qui espressoâ.
Pertanto, lâU.S.R. ritiene che il docente che si trovi nelle predette condizioni c.d. âdi ritornoâ nei ruoli precedenti, non sia tenuto a reiterare il periodo di formazione e prova giĂ in precedenza positivamente svolto.
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