
L’art. 37 del CCNL 2006/2009, confermato nei contratti successivi, dispone che i docenti supplenti hanno diritto a mantenere la supplenza fino al termine delle lezioni con il diritto /dovere di partecipare agli scrutini finali e alla valutazione degli alunni a condizione che il docente titolare è stato assente fino al 30 aprile dell’anno di riferimento, per un periodo continuativo di:
• 150 giorni (per le classi non terminali)
• 90 giorni (per le classi terminali).
Supplente non rientrante nell’art. 37
Per il docente supplente che non rientra nelle condizioni previste dall’art. 37, ma che si trova o sostituire un titolare fino al termine delle lezioni, dovrà essere disposto uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale.
Obbligo domanda
I supplenti della scuola secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto e fino al 30 giugno, termine delle attività didattiche, qualora non fossero stati designati commissari interni per le materie assegnate ai commissari esterni, che hanno presentato la domanda possono essere nominati commissari esterni, anche se in ordini di scuola differenti.
Rinunce
I docenti nominati commissari di esami non possono rinunciare all’incarico, tranne che per gravi e documentati motivi che, di fatto, ne impediscono la partecipazione. Qualora non dovessero prendere parte agli esami di stato, senza un giustificato motivo, andrebbero incontro a delle sanzioni disciplinari.