Home Personale Scrutini finali: Il voto di Consiglio esiste, ma la Ds non lo...

Scrutini finali: Il voto di Consiglio esiste, ma la Ds non lo sa

CONDIVIDI

Una Ds sostiene, davanti al Consiglio di classe, che per l’ammissione all’esame di Stato, in sede di scrutinio finale non esiste più il voto di Consiglio.

In buona sostanza la Dirigente scolastica ritiene che una o più insufficienze proposte in sede di scrutinio finale non possono essere portate a 6 per voto di Consiglio. Per la Ds il voto di Consiglio per l’ammissione all’esame di Stato degli studenti non esisterebbe più.

Ma come stanno veramente le cose? Per l’ammissione agli esami di Stato, esiste o non esiste il voto di consiglio? La risposta che si dovrebbe dare, rispetto al quadro normativo vigente, è sicuramente affermativa! Il voto di consiglio esiste anche a prescindere dal numero di insufficienze proposte in sede di scrutinio finale, ed anche se le insufficienze fossero gravi. È ovvio che poi dipende tutto dal buon senso del consiglio di classe. La Dirigente scolastica che ha sostenuto la non esistenza del voto di consiglio per l’ammissione all’esame di Stato, è stata tratta in errore perché al tempo del ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini, i tecnici del Miur interpretarono malamente il nuovo regolamento sulla valutazione. Infatti la stessa Gelmini in un’intervista disse: “se un alunno arriva al consiglio con una sola materia insufficiente (si fa l’esempio di un solo 5) allora il consiglio deve votare per l’ammissione all’esame di stato, altrimenti (in tutte le altre situazioni debitorie) il consiglio di classe non deve ammettere”.

Ma quelle dell’On. Gelmini erano dichiarazioni di intenti, ma che nulla avevano a che fare con la normativa vigente che non ha abrogato il decreto regio n.653 del 4 maggio 1925. Infatti l’ultima norma sulla valutazione degli studenti, il D.P.R. 122/09, ripropone testualmente, rispetto allo scrutinio di ammissione all’esame di Stato, lo stesso testo che da sempre ha regolato gli scrutini di promozione alla classe successiva, ovvero l’art.193 comma 1 e art. 197 comma 4 del D.lgs 297/94. Inoltre restano in vigore le delibere a maggioranza per l’ammissione all’esame di Stato o semplicemente alla classe successiva, perviste proprio dal D.R. n.653 del 1925.

Pertanto, l’applicazione della nuova norma ai fini dell’ammissione all’esame di Stato non deve essere diversa dal passato, dove i docenti delle singole discipline, all’inizio dello di scrutinio, portano le loro proposte di voto, e dopo è il Consiglio di classe a deliberare all’unanimità o a maggioranza l’ammissione o meno all’esame di Stato del singolo studente. Per cui se in uno scrutinio un alunno dovesse avere due materie insufficienti, sarà il Consiglio di classe, con un voto all’unanimità o a maggioranza a decidere di portare le due insufficienze a 6 oppure a non ammettere lo studente all’esame di Stato.