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Scuola e sicurezza, riunioni periodiche di prevenzione

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L’art. 35, c. 1, del Dlgs 81/08 stabilisce l’obbligo di convocare riunioni periodiche di prevenzione e protezione rispetto ai rischi per salute e sicurezza sul lavoro; il datore di lavoro indice almeno una volta all’anno o quando si determinino significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Alla riunione partecipano: il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, ove nominato e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Si riporta il testo dell’art. 35, c. 1, del Dlgs 81/08: Art. 35. (Riunione periodica):
1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.