Home Attualità Segretario del Consiglio di classe, nessun obbligo a fare anche il coordinatore

Segretario del Consiglio di classe, nessun obbligo a fare anche il coordinatore

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Una strana circolare emanata da un dirigente scolastico a febbraio 2021, dispone, al fine di evitare un contenzioso, di fare decadere dall’incarico i coordinatori dei consigli di classe e assegnare ai segretari verbalizzanti l’incarico aggiuntivo di coordinatore del consiglio di classe.

Circolare del dirigente scolastico

Nella circolare interna di una scuola, il Ds scrive che in linea di principio l’autonomia organizzativa riconosciuta alle scuole dall’art. 5 del DPR 275/1999 consentirebbe di definire il ruolo di coordinatore di classe rendendolo cogente… E che a partire dal febbraio p.v. i segretari verbalizzanti dei consigli dovrebbero svolgere anche i compiti tipi del coordinatore di classe.

Il ruolo di coordinatore di classe

È necessario sottolineare che il ruolo di coordinatore di classe, che in assenza del dirigente scolastico è delegato a fare il presidente dello stesso consiglio, non è obbligatorio, la sua nomina è soggetta alla libera accettazione dello stesso docente. Quindi il docente nominato d’ufficio coordinatore di classe, se volesse dimettersi da tale nomina, può farlo tranquillamente facendo una semplice domanda di dimissione. Il ruolo di presidente del consiglio è invece obbligatorio. Infatti in caso di assenza del Ds da un consiglio di classe o da uno scrutinio di fine quadrimestre, è obbligatoria la nomina di un presidente del consiglio di classe. Non è possibile dimettersi, salvo impedimenti oggettivi, dall’incarico di presidente e segretario verbalizzante del consiglio di classe. In ogni caso, se il dirigente scolastico è impossibilitato a presiedere un consiglio di classe, sarà sempre lo stesso Ds a decidere quale dei docenti del consiglio lo presiederà. Tra i compiti delegati al coordinatore di classe c’è anche quella di ricoprire la funzione di presidente. Tuttavia le funzioni di coordinatore e presidente del consiglio di classe, possono essere ricoperti dalla stessa persona, ma restano funzioni distinte.

Anche se il coordinatore di classe può tranquillamente dimettersi dall’incarico, per la regolarità della seduta di un consiglio di classe, la figura del presidente e quella del segretario sono obbligatorie e, in ogni caso, devono essere sempre distinte.

I ruoli distinti del Presidente e Segretario dei Consigli di classe

Un docente non è obbligato a svolgere l’incarico di coordinatore del consiglio di classe, ma è obbligato invece a ricoprire il ruolo di presidente e Segretario verbalizzante dello stesso consiglio.

Il segretario verbalizzante del consiglio di classe è una figura istituzionalmente prevista dalla norma (art. 5 c. 5 del D.Lgs. n. 297/1994) ed essenziale ai fini della validità delle sedute del CdC. È designato dal dirigente scolastico di volta in volta in occasione delle singole riunioni, oppure, come accade in molte scuole, l’incarico può essere attribuito per l’intero anno scolastico. Il docente non può, almeno che non ci siano motivi oggettivi, rifiutarsi di espletare questo compito di grande responsabilità.

Si tratta di una figura “obbligatoria” perché la verbalizzazione della seduta è attività indispensabile poiché documenta e descrive l’iter attraverso il quale si è formata la volontà del consiglio. Il ruolo di segretario deve svolgere un docente facente parte del consiglio di classe, individuato dal Dirigente scolastico.

Il docente individuato, a meno di motivate eccezioni, non è legittimato ad astenersi dalla funzione di segretario verbalizzante del consiglio di classe. Il ruolo di segretario del consiglio di classe è una funzione docente che potrebbe non essere retribuita, in alcune scuole la contrattazione di Istituto prevede un obolo di qualche euro per chi svolge questo ruolo.

Il consiglio di classe è presieduto, di norma, dal dirigente scolastico. In sua assenza il ruolo di presidente va ad un docente che ne fa parte, delegato dal Dirigente scolastico. Il docente che lo presiede, in assenza del dirigente, non può essere lo stesso docente indicato come segretario verbalizzante. Il verbale, infatti, per essere valido deve essere firmato da entrambi. Di solito, in assenza del dirigente, la funzione di presidente è affidata al coordinatore di classe.

Ruolo coordinatore non è affatto cogente

Nella circolare del Ds si parla dell’art.5 del DPR 275/1999 che è una norma legislativa riferita all’autonomia organizzativa didattica e del piano dell’offerta formativa, si fa riferimento all’autonomia delle scuole dell’adattamento dei calendari scolastici e della flessibilità dell’orario scolastico, ma non esiste che il collegio docenti abbia il potere di deliberare funzioni non definite dalla legge e renderle allo stesso tempo obbligatorie. A tal proposito esiste la sentenza n. 1830 del 2 novembre 2016 del Tribunale del Lavoro di Cosenza che specifica, dando ragione ad un docente sanzionato per avere rifiutato il ruolo di coordinatore di classe, che tale funzione non ha carattere di obbligatorietà e i docenti sono liberi di rifiutare tale incombenza.