Quante volte, tra i corridoi o persino sui social, si sono ascoltate le lamentele di docenti “costretti”, a loro dire, a cambiare i voti degli alunni.
Va precisato che in sede di scrutinio i docenti propongono il voto, voto che il consiglio di classe potrà confermare o modificare.
In questi casi, sarà cura del docente verbalizzatore dare atto che in sede di consiglio il voto proposto dall’insegnante X è stato modificato.
Sarà dunque emerso, dall’esame delle singole valutazioni, che il tale alunno in matematica non aveva raggiunto la piena sufficienza, tuttavia il consiglio di classe ha ritenuto che la carenza non fosse tale da comportare il “debito”.
Diverso sarebbe se si andassero a modificare le valutazioni riportate dall’alunno nelle prove (scritte o orali) sostenute durante l’anno.
Mentre nel primo caso la valutazione globale del candidato viene effettuata secondo regole trasparenti (proposta del docente e votazione del consiglio),lamodifica del voto sul registro elettronico andrebbe a falsare la genuinità delle valutazioni.
Secondo la Corte di Cassazione (Cass. penale n. 34479/2021) commette il reato di falso ideologico in atto pubblico l’insegnante che accede al registro elettronico personale, in prossimità degli scrutini finali, per modificare le votazioni già attribuite agli allievi.
In passato, si faceva distinzione tra “giornale di classe” e registro personale dell’insegnante, considerato come uno “strumento di promemoria del docente, con lo scopo di supportare più agevolmente la sua funzione didattico-educativa e valutativa”.
Secondo una risalente giurisprudenza, solo il giornale/registro di classe aveva la natura di atto pubblico, mentre il registro del docente era considerato un mero ausilio didattico.
L’informatizzazione della PA e – nella scuola- l’adozione dei registri elettronici (anche personali) hanno mutato però la situazione. Secondo Giudici, anche il registro del professore rientra nell’accezione di “giornale di classe”, in quanto in esso vengono annotate le assenze, le attività svolte, i voti o le materie spiegate, e quindi tutte le attività compiute dal pubblico ufficiale che attesta “fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti”.
Se è vero che- secondo il Codice dell’Amministrazione Digitale- gli atti aventi efficacia probatoria privilegiata sono quelli sui quali viene apposta la firma digitale (mentre nel registro elettronico il docente si limita a firmare con password), tuttavia anche il registro elettronico del docente “contiene attestazioni rilevanti ed anzi essenziali nel procedimento amministrativo diretto al risultato dello scrutinio finale e della produzione di effetti rispetto a situazioni soggettive di rilevanza pubblicistica, quali il conseguimento del titolo di studio”.
La Cassazione ha pertanto confermato la condanna della docente.