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Sicurezza: addetti alle emergenze

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Lavoratori incaricati, ai sensi dell’art. 18 e 43 del D.Lgs n. 81/08,  dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, mediante nomina da parte del datore di lavoro. Per ogni struttura devono essere individuati gli addetti locali alla gestione delle emergenze per:

  • antincendio ed evacuazione
  • primo soccorso
  • evacuazione disabili

Gli addetti si dovranno occupare delle primissime operazioni per la gestione dell’emergenza e della richiesta di aiuto ai servizi di soccorso, secondo le procedure loro impartite.

Gli addetti sono designati dal responsabile della struttura, e non possono rifiutare l’incarico se non per gravi e giustificati motivi. La figura diventa però effettiva solo al momento della conclusione del percorso di formazione.

L’elenco degli addetti deve essere pubblicizzato mediante affissione  di segnaletica, che riporta i nominativi e il recapito telefonico interno di tutti gli addetti e responsabili della struttura.

Gli addetti alle emergenze devono conoscere:

  • i numeri di emergenza interni;
  • i numeri dei soccorsi pubblici;
  • l’ubicazione delle uscite di emergenza e dei punti di raccolta dell’edificio;
  • l’ubicazione degli impianti e dei presidi per l’estinzione degli incendi;
  • l’ubicazione dei locali tecnici, dei quadri di piano e delle valvole di intercettazione generali dei fluidi (gas, acqua, ecc.);
  • i punti di accesso dei mezzi di soccorso pubblico;
  • le aree a rischio specifico presenti all’interno dell’edificio;
  • le tecniche di intervento in caso di emergenza (utilizzo dell’estintore, operazioni per disattivare le utenze, ecc.);
  • la procedure di intervento in caso di emergenza previste nel piano di emergenza.