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Sospensione dal lavoro per barchetta

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L’art. 2104 contenuto nel libro V del codice civile riguardante la Diligenza del prestatore di lavoro recita: “Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.”
Nel caso il dipendente della scuola ( insegnante o personale ATA ), il prestatore di lavoro può però effettuare un atto di rimostranza nei confronti del Dirigente scolastico nel momento in cui non ritiene legittimo un ordine di servizio.
Il riferimento primario a tale ipotesi è l’articolo 17 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 il quale recita: “L’impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l’ordine è rinnovato per iscritto, l’impiegato ha il dovere di darvi esecuzione. L’impiegato non deve comunque eseguire l’ordine del superiore quando l’atto sia vietato dalla legge penale”.
Nel caso di un´insegnante iscritta alla Gilda ( http://www.gildacuneo.it/2014/04/potenza-cancellata-anche-la-sanzione-della-barchetta/ ) che era stata punita dal dirigente scolastico con tre giorni di sospensione, per aver trasformato in una barchetta di carta il foglio con cui le era stato notificato un ordine di servizio già precedentemente eseguito, un giudice del lavoro di Potenza con una sentenza depositata il 18 aprile scorso ha annullato tale sospensione.
Questa sentenza ha condannato l´amministrazione a reintegrare la docente nei propri diritti e a pagare 2.537,60 euro di spese legali. Verrebbe da dire che una barchetta di carta in tempi di spending review è costata all’amministrazione ben 2.537,60 euro.