Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta) ha annullato la sanzione di esclusione definitiva inflitta a uno studente minore da un Liceo privato di Firenze. La decisione, stabilita con la sentenza n. 01536/2026 pubblicata il 14 luglio 2026, conclude una complessa vicenda legale che aveva precedentemente visto l’intervento del Consiglio di Stato sulla questione della giurisdizione.
I messaggi in chat e la contestazione sui petardi
La vicenda ha preso avvio dalla decisione della commissione disciplinare dell’istituto di irrogare la massima sanzione al giovane in seguito a due addebiti principali:
- Commenti in chat WhatsApp: l’invio di messaggi ed elementi multimediali (tra cui una GIF) contenenti espressioni ritenute offensive, a carattere sessista o discriminatorio, rivolte a un interlocutore nel gruppo.
- Introduzione di materiale pericoloso: l’introduzione di petardi all’interno dell’istituto scolastico.
Di fronte all’espulsione, i genitori dello studente hanno proposto ricorso evidenziando gravi irregolarità nella procedura, difetto d’istruttoria e la violazione dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
I vizi rilevati dal TAR
I giudici del TAR Toscana, pur ribadendo l’intollerabilità e il disvalore dei comportamenti contestati all’alunno, hanno riscontrato diversi vizi di legittimità nei provvedimenti adottati dalla scuola:
- Irregolarità nei verbali della Commissione: dalla documentazione fornita sono emerse palesi incongruenze sulla composizione dell’organo disciplinare: il verbale riportava la convocazione di soli 6 componenti a fronte di 14 membri dichiarati presenti, senza precisare la ripartizione dei voti favorevoli, contrari o astenuti per la deliberazione dell’espulsione.
- Mancata contestualizzazione dell’episodio: è emerso che il gruppo WhatsApp non costituiva una chat ufficiale di classe, bensì un gruppo informale che includeva anche ex alunni, e che la persona destinataria delle frasi non frequentava più l’istituto. Inoltre, la coordinatrice di classe e i rappresentanti avevano riferito che lo studente non si era mai evidenziato per condotte dolose o sistematicamente scorrette.
- Inosservanza della proporzionalità: sia il Regolamento di Istituto sia l’ordinamento scolastico italiano (DPR 249/1998) impongono di riservare l’esclusione definitiva a casi estremi, privilegiando misure educative e sanzioni graduali (dall’ammonizione all’allontanamento temporaneo). L’istituto ha applicato direttamente la misura massima senza esplicitare l’iter logico di tale scelta.
La disparità di trattamento
Un aspetto cruciale evidenziato nella sentenza riguarda la disparità di trattamento nell’applicazione delle sanzioni. Il TAR ha constatato che verso un altro alunno, responsabile dell’effettiva esplosione di un petardo che aveva causato danni materiali ai bagni della scuola, l’istituto aveva irrogato una sanzione di tipo conservativo e non espulsivo.
L’esito della sentenza Il TAR Toscana ha quindi accolto il ricorso annullando l’espulsione.