Secondo la normativa vigente è previsto che, in presenza di un voto di comportamento pari a 6 decimi, il consiglio di classe sospenda il giudizio nello scrutinio finale. Se lo studente presenta un elaborato critico di cittadinanza attiva e con esito positivo, viene ammesso all’anno successivo e il voto di condotta si intende confermato a 6, mentre se lo studente non presenta alcun elaborato critico e solidale o pur presentandolo viene valutato negativamente, allora non verrà ammesso alla classe successiva.
La normativa legislativa di base sulla sospensione del giudizio di uno studente o di una studentessa della scuola secondaria di II grado per avere riportato il 6 in comportamento nello scrutinio finale e sulla necessità di discutere un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale presentato dallo studente in fase di esame per l’ammissione alla classe successiva per il superamento della sospensione del giudizio è l‘art.1, comma 4 della Legge n.150 dell’1 ottobre 2024. Importantissima è l’introduzione del comma 5-bis all’art.1 della legge 150/2024 disposta dal decreto legge n.127 del 9 settembre 2025. Con tale introduzione si è specificato che l’elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale è discusso dalla studentessa o dallo studente in sede di accertamento del recupero delle carenze formative di cui all’articolo 4, comma 6 del DPR 122/2009. La legge 150/2024 al comma 4 si limita a specificare che la mancata presentazione dell’elaborato prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all’anno scolastico successivo. Questo lascerebbe intendere che il Consiglio di classe è autonomo nel decidere di assegnare una valutazione all’elaborato critico ai fini della semplice decisione di ammettere o non ammettere alla classe successiva lo studente o la studentessa. Tuttavia qualsiasi sia la valutazione positiva dell’elaborato discusso, il DPR 135/2025 dispone che la valutazione complessiva del comportamento resterà 6 anche se la valutazione dell’elaborato fosse un voto superiore alla sufficienza.
Niente promozione se uno studente della scuola secondaria di II grado riporta il voto 6 in condotta. In tal caso lo studente o la studentessa si troverà con il giudizio sospeso anche se ha tutte el materie con voti pari o superiori alla sufficienza. L’esame pe ril superamento della sopsensione del giudizio consiste nella discussione di un elaborato critico e solidale su temi di cittadinanza attiva. Se il lavoro è valutato positivamente dal Consiglio di classe, lo studente viene ammesso alla classe successiva e il voto di comportamento rimane pari a 6 anche nello scrutinio per il superamento della sospensione del giudizio. Tale voto farà media con i voti già positivi delle discipline e assegnati a giugno, da tale media e tenendo conto della sospensione del giudizio rilevata nello scrutinio di giugno, lo studente o la studentessa, qualora sia di classe terza o quarta della secondaria di II grado, avrà anche attribuito un credito scolastico.
