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21.08.2026

Sospensione del giudizio per il 6 in comportamento, c’è da presentare un elaborato critico e solidale di cittadinanza attiva. In caso di ammissione il voto resta 6

Secondo la normativa vigente è previsto che, in presenza di un voto di comportamento pari a 6 decimi, il consiglio di classe sospenda il giudizio nello scrutinio finale. Se lo studente presenta un elaborato critico di cittadinanza attiva e con esito positivo, viene ammesso all’anno successivo e il voto di condotta si intende confermato a 6, mentre se lo studente non presenta alcun elaborato critico e solidale o pur presentandolo viene valutato negativamente, allora non verrà ammesso alla classe successiva.

Normativa sul 6 in condotta e la sospensione del giudizio

La normativa legislativa di base sulla sospensione del giudizio di uno studente o di una studentessa della scuola secondaria di II grado per avere riportato il 6 in comportamento nello scrutinio finale e sulla necessità di discutere un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale presentato dallo studente in fase di esame per l’ammissione alla classe successiva per il superamento della sospensione del giudizio è l‘art.1, comma 4 della Legge n.150 dell’1 ottobre 2024. Importantissima è l’introduzione del comma 5-bis all’art.1 della legge 150/2024 disposta dal decreto legge n.127 del 9 settembre 2025. Con tale introduzione si è specificato che l’elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale è discusso dalla studentessa o dallo studente in sede di accertamento del recupero delle carenze formative di cui all’articolo 4, comma 6 del DPR 122/2009. La legge 150/2024 al comma 4 si limita a specificare che la mancata presentazione dell’elaborato prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all’anno scolastico successivo. Questo lascerebbe intendere che il Consiglio di classe è autonomo nel decidere di assegnare una valutazione all’elaborato critico ai fini della semplice decisione di ammettere o non ammettere alla classe successiva lo studente o la studentessa.  Tuttavia qualsiasi sia la valutazione positiva dell’elaborato discusso, il DPR 135/2025 dispone che la valutazione complessiva del comportamento resterà 6 anche se la valutazione dell’elaborato fosse un voto superiore alla sufficienza.

Il voto di comportamento non si modifica

Niente promozione se uno studente della scuola secondaria di II grado riporta il voto 6 in condotta. In tal caso lo studente o la studentessa si troverà con il giudizio sospeso anche se ha tutte el materie con voti pari o superiori alla sufficienza. L’esame pe ril superamento della sopsensione del giudizio consiste nella discussione di un elaborato critico e solidale su temi di cittadinanza attiva. Se il lavoro è valutato positivamente dal Consiglio di classe, lo studente viene ammesso alla classe successiva e il voto di comportamento rimane pari a 6 anche nello scrutinio per il superamento della sospensione del giudizio. Tale voto farà media con i voti già positivi delle discipline e assegnati a giugno, da tale media e tenendo conto della sospensione del giudizio rilevata nello scrutinio di giugno, lo studente o la studentessa, qualora sia di classe terza o quarta della secondaria di II grado, avrà anche attribuito un credito scolastico.

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