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Sospesa la Carta del docente a insegnante palermitano

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Curiosa vicenda quella di un docente dell’Ipssar “F.P.Cascino” di Palermo: il ds gli sospende la Carta del docente. 

La vicenda viene segnalata dall’USB di Palermo: al docente in questione sarebbe stata applicata la disposizione contenuta nell’articolo 2, comma 4, del DPCM del 23 settembre 2015 (“Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l’utilizzo della Carta e l’importo di cui all’art. 3 non puo’ essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione”).

E così, segnala l’USB, “dopo aver tolto lo stipendio per due giorni ad un docente che non si era mai assentato, il DS con il suo atto ha determinato anche la perdita delle 500 euro previste dall carta docente per la formazione e l’aggiornamento”. 

Va detto che il divieto di utilizzare la “Carta” è espressamente previsto dalla norma citata e quindi il dirigente non ha fatto altro che applicare le disposizioni in vigore.
Piuttosto è strano che l’USB non abbia ancora contestato al dirigente il fatto di aver sanzionato il docente con una sospensione dal servizio di 2 giorni, dal momento che, nel corso degli ultimi anni, ci sono sentenze di diversi tribunali che hanno stabilito che la sanzione della sospensione non può essere comminata dal dirigente scolastico ma è riservata al direttore dell’ufficio scolastico regionale.

Nel comunicato, l’Usb di Palermo si chiede anche “cosa facciano nel frattempo l’USP di Palermo e l’USR Sicilia, che con il loro silenzio continuano ad avallare comportamenti ostruzionistici e non rispettosi delle norme all’interno di una pubblica amministrazione, senza avviare una procedura ispettiva seria, come richiesto più volte dall’USB”.

Vale tuttavia la pena di ricordare che è ormai da molti anni che tutto il contenzioso in materia di rapporto di lavoro interessa solamente il giudice ordinario e non può più essere affrontato con i vecchi strumenti del “ricorso gerarchico”.  Ovviamente ciò non esclude che eventuali “errori” dei dirigenti scolastici possano essere tenuti in conto dal direttore generale anche per la valutazione dei dirigenti stessi.