Home Precari Stop al precariato nella scuola: la Corte costituzionale rende note le motivazioni

Stop al precariato nella scuola: la Corte costituzionale rende note le motivazioni

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 “La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la normativa che disciplina le supplenze del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario nella parte in cui autorizza “il rinnovo potenzialmente illimitato” di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili, anche in assenza di ragioni obiettive che lo giustifichino”

La Corte costituzionale ha evidenziato, a riguardo, che la normativa comunitaria, così come interpretata dal giudice europeo, lascia agli Stati membri una certa discrezionalità. Quel che conta, osserva il giudice europeo, è che la misura riparatoria sia «dissuasiva, proporzionale ed effettiva», anche se poi ritiene di poter individuare due misure, sia pur non esclusive: una prima è quella del risarcimento del danno; una seconda è quella della previsione di procedure di assunzione in ruolo certe nel tempo, e riferibili a tutto il personale coinvolto. Tali misure, sempre secondo il giudice europeo sono fra loro alternative.

 

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La Corte ha dunque ritenuto di dover procedere all’esame della normativa sulla “Buona scuola” ed è giunta alla conclusione che, per quanto riguarda i docenti, il programma straordinario di assunzione attraverso o lo scorrimento della graduatoria o concorsi riservati costituisca quella misura adeguata che la Corte di Giustizia europea ritiene indispensabile.

Per quanto riguarda invece il personale Ata, si legge pure sul Sole 24 Ore, in mancanza di un analogo intervento straordinario, non rimane che il risarcimento del danno, risarcimento del resto espressamente preso in considerazione dalla normativa in questione (legge n. 107 del 2015). Secondo la Corte in entrambi i casi «la misura deve qualificarsi come satisfattiva delle pretese dei ricorrenti» (e quindi, per i docenti, rientranti nel piano di assunzioni previsto dalla legge 107, si chiude la strada di possibili risarcimenti del danno)