Il TAR Puglia respinge il ricorso dei genitori di uno studente con bisogni educativi speciali: il Piano Didattico Personalizzato tutela lo studente ma non abbuona le insufficienze nelle materie di indirizzo.
La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte dei genitori di uno studente di scuola secondaria di secondo grado, del giudizio di non ammissione alla classe successiva formalizzato al termine degli scrutini differiti di agosto 2026. Lo studente presenta un quadro clinico complesso, attestato da certificazioni specialistiche che documentano un disturbo dello spettro autistico di livello 1, ADHD con manifestazione prevalentemente disattentiva, disturbo depressivo persistente e d’ansia. Per far fronte a tali esigenze, la scuola aveva predisposto un Piano Didattico Personalizzato (PDP) recante misure dispensative, strumenti compensativi (come mappe concettuali e schemi), interrogazioni programmate e modalità adattate di verifica.
Impugnando la bocciatura, la famiglia ha lamentato la violazione della normativa sui Bisogni Educativi Speciali (BES), sostenendo che l’istituto non avesse adeguatamente attuato il PDP. Tra i punti principali del ricorso, i genitori hanno evidenziato l’annotazione nei verbali di recupero estivi circa l’assenza di materiale compensativo, la ridotta durata dei corsi di recupero estivi (6 ore complessive rispetto al parametro ordinario di 15 ore), e l’omessa valutazione dei miglioramenti conseguiti dallo studente in materie generali quali Italiano, Inglese e Matematica.
Con la sentenza n. 01147/2026, la Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha respinto il ricorso. I giudici hanno anzitutto ricordato che il giudizio di promozione costituisce un’espressione di valutazione tecnico-discrezionale del Consiglio di classe, sindacabile in sede di giustizia amministrativa solo per manifesta illogicità, errori di fatto o gravi vizi istruttori.
Nel merito della tutela degli alunni con BES, il Collegio ha ribadito un principio fondamentale: l’obbligo di personalizzazione didattica e di adeguamento delle verifiche impone alla scuola di adottare strategie adeguate al profilo dell’alunno, ma «non comporta di per sé l’eliminazione degli obiettivi essenziali di apprendimento previsti per l’indirizzo di studi». Il giudice deve quindi accertare se l’esito negativo sia derivato da un’irregolarità procedurale o dal reale mancato raggiungimento delle competenze minime.
Entrando nel dettaglio dei singoli motivi di censura, il TAR ha chiarito che:
Quanto alle valutazioni di merito, il TAR ha ritenuto legittima la decisione del Consiglio di classe di bocciare lo studente a fronte del mancato superamento di tre discipline caratterizzanti e professionalizzanti l’indirizzo di studi. I progressi evidenziati in Italiano, Inglese e Matematica, pur significativi sul piano personale, non possono infatti compensare la carenza dei prerequisiti essenziali nelle materie chiave del corso scolastico.
In conclusione, i giudici hanno sottolineato che le difficoltà cliniche e relazionali del minore impongono la massima attenzione educativa ed evitano colpevolizzazioni di tipo disciplinare, ma non bastano ad annullare il provvedimento se le lacune didattiche fondamentali permangono. Considerata tuttavia la spiccata delicatezza della vicenda e la complessità delle questioni legate all’inclusione, il TAR ha disposto la completa compensazione delle spese di giudizio tra le parti.