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Studenti disabili, stop ai cambi in corsa dei docenti di sostegno

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Con l’inizio dell’anno scolastico entrano in vigore anche le  novità in tema di inclusione scolastica e disabilità. Come ricorda “Il Sole 24 Ore”, uno degli otto decreti legislativi (dlgs 66/2017, in vigore dallo scorso 31 maggio) emanati in attuazione delle delrghe della Buona Scuola riguarda la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

La riforma, giunta 25 anni dopo la legge quadro 104/1992, avrà senza dubbio l’effetto di porre il tema dell’inclusione dei disabili in cima alle tante problematiche che ogni scuola deve affrontare.

 

Due importanti novità in tema di assegnazione dei docenti di sostegno

 

Supplenze

In sede di conferimento delle supplenze, il dirigente – nell’interesse dell’alunno, anche su eventuale richiesta della famiglia – può proporre ai docenti assunti a tempo determinato un ulteriore contratto a termine nell’anno scolastico successivo. La disposizione dovrà essere attuata con un decreto del Miur (che si spera arrivi in tempo utile per l’applicazione fin da quest’anno scolastico).

 

Didattica

La continuità del progetto educativo e didattico è poi assicurata, nel corso dell’anno, “rispolverando” una vecchia previsione, finora applicata solo ai docenti di ruolo. Si tratta dell’articolo 461 nel Testo unico in materia di istruzione (Dlgs 297/94), secondo cui: “Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all’anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive. I provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, salvi gli effetti giuridici sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l’inizio dell’anno scolastico successivo”.

La norma vuole dunque garantire che, dopo un breve periodo iniziale, non si possano più spostare i docenti a tempo determinato (sicuramente quelli di sostegno), anche se assunti con la clausola “fino a nomina dell’avente diritto”.  La norma è immediatamente applicabile e garantirà pertanto che non si verifichino cambiamenti di insegnanti di sostegno nei primi mesi dell’anno.