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Supervisori Ssis, come salvaguardarne la professionalità

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“Il coordinamento nazionale dei supervisori di tirocinio (CoNSVT) nel partecipare al dibattito culturale sulla delicata e complessa questione della formazione iniziale e in servizio degli insegnanti, intende mettere a disposizione delle Istituzioni e delle forze politiche, impegnate in tal senso, la pluriennale esperienza ormai maturata nel campo della formazione e della sperimentazione di diverse tipologie di percorsi formativi.

La complessità della funzione docente nella scuola dell’Autonomia, il cui profilo professionale è costituito “da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca tra loro correlate e interagenti …” (art 25 CCNL 26/05/99), rimanda ad un modello di percorso formativo strutturato in maniera da consentire al futuro docente sia qualificazione negli specifici ambiti disciplinari, sia formazione alle pratiche professionali previste dalla specifica funzione.

Questo, alla luce di una revisione critica delle precedenti esperienze, risulta possibile solo se supportato da un ambiente di formazione progettato in maniera unitaria e integrata dalla Scuola e dall’Università e conseguentemente strutturato e organizzato.

Il supervisore di tirocinio ha rappresentato, istituzionalmente, il raccordo tra i due sistemi di formazione, progettando insieme al docente universitario e realizzando, insieme al tutor accogliente presso le istituzioni scolastiche, l’integrazione e la contemporaneità dei percorsi teorico, tecnico e pratico.

Il Coordinamento Nazionale dei Supervisori di Tirocinio ha apprezzato che il modello di formazione delineato dal presente schema di decreto abbia adottato come principio ispiratore la sinergia tra Scuola e Università che si sostanzia in un continuo confronto e interscambio di competenze e nella condivisione di responsabilità verso la formazione iniziale e in servizio degli insegnanti. La confermata presenza del supervisore, come stabilito dall’art.4 comma 9, si muove evidentemente in questa direzione.
Tuttavia ci sembra importante che alcune ambiguità e genericità ancora presenti nel testo vengano chiarite, allo scopo di puntualizzare il ruolo rilevante di questa figura, in rapporto anche con quello degli altri soggetti presenti nella formazione iniziale, quali il “tutor d’aula” per il tirocinio durante la laurea magistrale, e il “tutor” per l’anno di applicazione: si tratta infatti di due figure centrali per le quali si ribadisce la necessità di appositi, specifici finanziamenti che ne riconoscano il lavoro aggiuntivo e di qualità svolto per una migliore preparazione dei futuri docenti.
Le finalità complessive delle presenti proposte di emendamenti si possono pertanto così riassumere:

• riconversione, in prima applicazione, (così come indicato dall’art.4, comma10, e dalla relazione tecnica premessa allo schema di decreto), delle attuali SSIS nei futuri Centri di Ateneo e di Interateneo, con le medesime funzioni di progettazione, organizzazione e coordinamento delle attività di laboratorio e tirocinio, e in accordo, definito attraverso appositi organismi congiunti, con le lezioni teoriche gestite dai corsi di laurea magistrale;

• definizione anche quantitativa del peso del tirocinio nelle complessive attività formative della laurea magistrale e nei Corsi accademici di secondo livello presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

• rilascio di specifico diploma di specializzazione per le attività di interazione degli allievi diversamente abili ai sensi della legge 104/92;

• la presenza del supervisore di tirocinio nel corso di tutta l’attività formativa affiancata da quella del docente di scuola (“tutor d’aula” per la laurea magistrale, “tutor” per l’anno di applicazione): in particolare
– del supervisore nell’ambito dell’attività di formazione presso i Centri di Ateneo e di Interateneo, relativa sia alla laurea magistrale, sia all’anno di applicazione;
– del docente tutor d’aula per la guida del tirocinio nelle istituzioni scolastiche durante il biennio di laurea magistrale in accordo con il supervisore;
– del tutor designato dal collegio per il tutoraggio dell’attività di insegnamento svolta nella scuola durante l’anno di applicazione;

•        affiancamento della figura del supervisore e di quella del tutor ogni volta che si proceda alla valutazione dei risultati del tirocinio;

• utilizzo del supervisore nelle iniziative di eccellenza per la formazione previste dall’art.7;

• estensione di questo modello alle strutture di coordinamento e di gestione delle attività per i Conservatori di musica e per le Accademie di Belle Arti, come previsto dall’art.6, comma 3; anche in queste strutture deve essere perciò prevista la presenza del supervisore con uguale ruolo e compiti;

• utilizzo in prima applicazione dei supervisori attualmente in servizio presso le SSIS, secondo quanto indicato dalla legge 143, art.3 quater che precisa “In sede di adozione dei decreti di attuazione dell’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, si tiene conto della professionalità e delle competenze già acquisite dal personale che ha svolto funzioni di supervisore di tirocinio.”

Certo dell’attenzione che le Istituzioni e le forze politiche vorranno rivolgere alle proposte presenti nel testo allegato, il Co.N.SV.T. ribadisce la necessità di una alta qualificazione della scuola e degli insegnanti, principale garanzia di cittadinanza attiva. Una finalità che questo decreto, adeguatamente integrato, può certamente aiutare a perseguire”.