Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, con la circolare n° 157048 del 9 luglio 2025, nel dettare le istruzioni operative in merito al conferimento delle supplenze, regolamenta la procedura da adottare, da parte dei dirigenti scolastici, nell’attribuzione delle supplenze brevi e saltuarie attraverso lo strumento dell’interpello.
I dirigenti scolastici, nel procedere all’attribuzione delle supplenze temporanee, dopo avere verificato e constatato: l’assenza di candidati convocabili, la mancata accettazione della supplenza da parte di tutti aspiranti presenti nelle graduatorie che siano convocabili e l’esaurimento delle graduatorie d’istituto, compreso quelle delle scuole viciniori, pubblicano specifici interpelli con i quali comunicano le supplenze disponibili.
Gli avvisi d’interpello, pubblicati sul sito istituzionale della scuola e inviati all’ USR (Ufficio Scolastico Territoriale) competente, sono finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione per i posti comuni, della specializzazione sul sostegno per l’insegnamento agli alunni disabili e in subordine in possesso del solo titolo di studio.
Per quanto riguarda gli avvisi d’interpello, relativi all’individuazione dei supplenti per la sostituzione di titolari fino a dieci giorni nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia, i dirigenti scolastici possono attivare preventivamente le procedure d’interpello, senza l’indicazione della data d’inizio della supplenza, della durata, dell’orario complessivo settimanale e della sede di servizio, pubblicando sul sito della scuola gli esiti dell’individuazione.
I docenti individuati quali supplenti attraverso la procedura dell’interpello sono
soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’art. 14 dall’Ordinanza ministeriale 88 del 16 maggio 2024 e precisamente:
• La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, o di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico;
• La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;
• L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie d’istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado d’istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie d’istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza annuale fino al 31 agosto o fino al 30 giugno senza incorrere nelle sanzioni di cui sopra. Fermo restante che può decidere di mantenere l’incarico in precedenza conferito e rifiutare la supplenza annuale.