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01.03.2026

Supplenze brevi e saltuarie: Le nuove modalità previste dalla normativa

Con la nota n° 2129 del 27 febbraio 2026 il Ministro dell’Istruzione e del merito ha richiamato le istituzioni scolastiche, al rispetto della legge in merito al conferimento delle supplenze brevi e saltuarie in sostituzione dei docenti assenti, indicando una procedura diversa tra la scuola primaria e la secondaria di primo e secondo grado.

Conferimento delle supplenze brevi nella scuola primaria

Le supplenze brevi e saltuarie fino a 10 giorni possono essere conferire solo dopo aver verificato la possibilità di sostituire il personale assente con docenti già in servizio nella stessa istituzione scolastica, eventualmente utilizzando margini di flessibilità dell’organizzazione dell’orario didattico. Fermo restante che tale sostituzione interna deve essere limitata al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Conferimento delle supplenze brevi nella scuola secondaria

La nota, facendo espresso riferimento al nuovo quadro normativo introdotto dalla legge finanziaria n° 199 del 30 dicembre del 2025 con la quale all’art. 1 comma 515 modifica l’art. 1 comma 85 della legge 107/2025, dispone che “ i dirigenti scolastici sono tenuti a coprire le assenze dei docenti su posto comune fino a 10 giorni con personale dell’organico dell’autonomia, salvo motivate esigenze di natura didattica.

Cruscotto supplenze brevi e saltuarie

La nota chiude avvisando i dirigenti scolastici della possibilità di verificare, tramite il “cruscotto” quante e quali supplenze brevi e saltuarie siano state da loro attribuite e “confrontarli con la media delle altre scuole, contribuendo a una consapevole programmazione delle risorse pubbliche”.

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