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Supplenze fino al 30 giugno estese al 31 agosto e scatti d’anzianità a precari: sentenza del Tribunale di Catania

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Il Tribunale del Lavoro di Catania condanna il Miur a risarcire 3 precari per l’illegittima apposizione del termine al 30 giugno di ogni anno in luogo del 31 agosto per coprire posti risultati vacanti e disponibili.

Infatti, come riporta Anief che ha seguito la vicenda, il giudice riporta l’illegittimità dell’attribuzione dei contratti con scadenza al 30 giugno, riconoscendo, contemporaneamente, il diritto dei precari a percepire le medesime progressioni stipendiali riconosciute solo al personale di ruolo.

Le sentenze in questione pertanto, impongono al Ministero dell’Istruzione il rispetto della normativa primaria per quanto riguarda il conferimento degli incarichi di supplenza annuale, sottolineando quindi il diritto degli insegnanti all’estensione al 31 agosto di ben cinque contratti stipulati senza soluzione di continuità nella provincia di Catania, ovvero condanna il Ministero al risarcimento delle mensilità di luglio e agosto per altrettanti contratti.

Inoltre, la sentenza stabilisce anche il “diritto di parte ricorrente alla progressione professionale economica prevista per il personale dipendente di ruolo e conseguentemente condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a corrispondere in favore della stessa le relative differenze retributive”.

A tal proposito i legali Anief hanno sottolineato come le sentenze in questione rimarchino la recente sentenza del 7 novembre 2016, n. 22558 della Suprema Corte di Cassazione, che stabilisce: “la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.

“Abbiamo dimostrato in udienza come il Ministero ‘bluffi’ attribuendo sistematicamente e illegittimamente contratti al 30 giugno di ogni anno anche se il posto è vacante e la normativa impone, in questi casi, il termine del 31 agosto – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – le sentenze riconoscono anche il diritto del personale a termine a percepire gli scatti di anzianità che ancora il Miur si ostina a riconoscere solo ai lavoratori a tempo indeterminato”.

 

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