Prima Ora | Notizie scuola del 6 maggio 2026

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06.05.2026

Supplenze personale ATA 2026/27: graduatorie, accettazione della nomina e limiti alle supplenze brevi

Per l’anno scolastico 2026/2027, il conferimento delle supplenze per il personale ATA (fatta eccezione per i DSGA) avviene prioritariamente attingendo dalle graduatorie permanenti provinciali e, in subordine, dagli elenchi e dalle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Solo in caso di esaurimento di tali canali, i dirigenti scolastici procedono allo scorrimento delle graduatorie d’istituto.

Gli aspiranti hanno la facoltà di accettare una proposta di supplenza e successivamente lasciarla per un’altra relativa a un diverso profilo professionale, a condizione che ciò avvenga prima dell’inizio delle lezioni.

Per quanto riguarda le supplenze brevi, vigono restrizioni specifiche: la sostituzione dei collaboratori scolastici è vietata per i primi sette giorni di assenza, mentre per gli assistenti amministrativi e tecnici la nomina è possibile solo a decorrere dal trentesimo giorno di assenza del titolare.

È inoltre garantito il completamento orario per chi accetta uno spezzone, purché operi tra posti dello stesso profilo.

Infine, anche il personale ATA già di ruolo può accettare incarichi a tempo determinato per aree superiori o profili diversi, mantenendo la titolarità della propria sede per un totale di tre anni scolastici.

Vediamo nel dettaglio gli aspetti principali della nota del 6 maggio 2026.

Gerarchia delle graduatorie

Le supplenze annuali (fino al 31 agosto) o temporanee fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) vengono assegnate prioritariamente utilizzando le graduatorie permanenti provinciali e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento. Solo in via residua i dirigenti scolastici attingono dalle graduatorie d’istituto. Il profilo del DSGA è escluso da questa procedura generale, seguendo criteri specifici per la sostituzione del titolare.

Accettazione e completamento orario

Un aspirante che ha già accettato una supplenza può lasciarla per un’altra proposta relativa a un diverso profilo professionale, purché entrambe siano fino al 30 giugno o 31 agosto e il cambio avvenga prima dell’inizio delle lezioni. Per chi lavora su uno spezzone orario, è garantito il completamento fino all’orario intero, ma solo tra posti dello stesso profilo. È inoltre possibile combinare più disponibilità derivanti da part-time per costituire un posto a tempo pieno, anche se appartenenti a scuole diverse.

Limiti alle supplenze brevi

Esistono restrizioni rigorose per la sostituzione del personale temporaneamente assente. È generalmente vietato conferire supplenze per il primo giorno di assenza. Nello specifico:

  • Per gli assistenti amministrativi, la nomina è possibile solo nelle scuole con meno di tre posti in organico e comunque solo a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.
  • Per gli assistenti tecnici, vige il medesimo termine del trentesimo giorno.
  • Per i collaboratori scolastici, la sostituzione è vietata per i primi sette giorni di assenza.

Personale di ruolo

Il personale ATA con contratto a tempo indeterminato può accettare incarichi a tempo determinato (fino al 30 giugno o 31 agosto) per profili di area superiore o diversi, mantenendo per tre anni la titolarità della propria sede.

Altre disposizioni

Gli aspiranti possono farsi rappresentare da un delegato per la nomina e, in caso di rinuncia o mancata presa di servizio, non si applicano le sanzioni previste per altre tipologie di personale.

Infine, i contratti a tempo determinato rendono immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL.

LA NOTA

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