Con la nota n. 25089 del 6 agosto 2021, il MIUR ha dato disposizioni in merito alle supplenze per il personale ATA eccetto il profilo dei DSGA.
Le supplenze per i diversi profili del personale ATA saranno assegnate attingendo dalle graduatorie permanenti provinciali per titoli e nel caso dovessero essere esaurite, dagli elenchi e dalle graduatorie provinciali con l’attribuzione di:
Supplenze annuali;
Supplenze fino al termine delle attività didattiche.
Nel caso in cui dovessero rimanere altri posti liberi e disponibili, sarà compito del D.S. assegnare le supplenze attingendo dalle graduatorie d’istituto.
Regole nell’accettazione delle supplenze
L’aspirante che accetta una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche in un determinato profilo:
Può accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Può lasciare uno spezzone per accettare un posto con orario intero a condizione che al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero.
Il completamento dell’orario è possibile solo tra posti dello stesso profilo.
Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi purché non svolti in contemporaneità:
Di insegnante nei diversi gradi di scuola,
Di istitutore
Di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali.
Supplenze brevi
Per le supplenze brevi volte alla sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, è compito dei dirigenti attribuire supplenze temporanee nel rispetto delle seguenti regole:
Non possono conferire le supplenze:
Al personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti.
Al personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
Al personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, non può essere attribuita una supplenza per i primi sette giorni di assenza.
Per i profili di assistente amministrativo e assistente tecnico, il D.S. può attribuire la supplenza solo dopo il trentesimo giorno di assenza.