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Tar Catania, no al punteggio di montagna

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Per assegnare il doppio punteggio di montagna nelle graduatorie permanenti, l’amministrazione deve fare riferimento all’elenco dei comuni redatto dalla Commissione censuaria centrale, come impone la legge n.991 del 1952. Per contro, l’elenco predisposto dall’Uncem (Unione nazionale dei comuni di montagna) “non ha alcun carattere di ufficialità, in quanto proveniente da un ente a carattere associativo,  l’adesione al quale avviene su base meramente volontaria e non comporta alcuno specifico accertamento in ordine ai requisiti posseduti”.
E’ questo il principio affermato dal Tar Catania con sentenza dell’8 giugno 2005 (IV Sezione, presidente Biagio Campanella, relatore Ettore Leotta), in accoglimento del ricorso presentato da 89 docenti catanesi difesi dall’avv. Fabio Rossi.
I giudici amministrativi hanno annullato il decreto del Ministero dell’Istruzione n.29 del 3/6/2004 (allegato D) che prevedeva il raddoppio del punteggio in graduatoria per coloro che avessero insegnato nei cosiddetti comuni di montagna, individuati dall’amministrazione scolastica.
Peraltro, sulla base della specifica certificazione prodotta in giudizio dai ricorrenti, il collegio giudicante avrebbe accertato che, in ogni caso, nessun comune della provincia di Catania sarebbe in possesso dei requisiti per essere ricompreso tra i comuni di montagna e, quindi, nessun raddoppio di punteggio dovrebbe essere applicato nelle graduatorie di tale provincia.
La sentenza del TAR Catania – spiega l’avv. Rossi –  è stata subito notificata al Ministero dell’Istruzione e al Centro Servizi Amministrativi di Catania che dovranno tenerne conto in sede di formazione delle graduatorie del personale docente relative al prossimo anno scolastico. Ove così non dovesse essere, si attiverà la specifica procedura per la nomina di un Commissario ad acta, che provvederà alle necessarie rettifiche delle graduatorie in sostituzione dell’amministrazione inadempiente”.
La sentenza produce effetti solo nella provincia di Catania.