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Tasse scolastiche, si possono pagare con F24: i codici tributo da utilizzare

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L’articolo 4-quater, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito
con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto, per il pagamento delle
tasse scolastiche, la possibilità di effettuare il versamento unitario e la compensazione tramite
il modello F24.

In proposito, con Risoluzione n. 106/E del 17/12/2019 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo riguardanti le quattro tipologie di tasse (iscrizione, frequenza, esame, diploma).

I codici in questione sono:

  • “TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”;
  • “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”;
  • “TSC3” denominato “Tasse scolastiche – esame”;
  • “TSC4” denominato “Tasse scolastiche – diploma”.

Compilando il modello F24, i codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia necessario indicare l’anno scolastico, bisogna riportare in tale campo l’anno iniziale (es.: per indicare l’anno scolastico 2019-2020, riportare nel suddetto campo il valore 2019).

Nella sezione “Contribuente” del modello F24 devono essere invece indicati:

  • nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dello studente cui si riferisce il versamento delle tasse scolastiche;
  • nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, l’eventuale codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di sostegno che effettua il versamento, unitamente al codice “02” da riportare nel campo “Codice identificativo”.

Relativamente agli importi dovuti e ai casi di esonero, è necessario afre riferimento alle indicazioni già fomite con la nota 13053 del 14 giugno 2019 (vai all’articolo).