Home Graduatorie Terremoto in arrivo sulle graduatorie dei docenti: punteggi tutti da rivedere

Terremoto in arrivo sulle graduatorie dei docenti: punteggi tutti da rivedere

CONDIVIDI

Clamoroso e definitivo epilogo quello deciso dai giudici del Consiglio di Stato, che scrivono la parola ‘fine’ su un contenzioso durato anni e confermano la tesi dell’Anief e dei suoi legali, avv.ti Fabio Ganci e Walter Miceli: il bonus di 6 punti nelle graduatorie a esaurimento spetta esclusivamente ai 154.394 docenti in possesso di titolo SSIS (Scuole di specializzazione all’insegnamento nella Secondaria) o assimilato (Scienze Formazione Primaria, Afam, Cobaslid).

Nel 2004, però, questo bonus di 6 punti era stato esteso anche a tutte le altre abilitazioni, di fatto annullandone il valore premiale riservato solo a coloro che si erano sobbarcati l’onere di un corso di specializzazione pluriennale per diventare insegnanti. Per questo motivo, l’Anief ha patrocinato in questi anni i ricorsi di migliaia di “sissini” che chiedevano il ripristino del bonus di 6 punti. Oggi la decisione definitiva dei giudici di Palazzo Spada che si sono definitivamente pronunciati contro il Ministero, sancendo in modo perentorio l’esclusività del diritto al bonus di 6 punti per i soli abilitati SSIS e assimilati.

“Abbiamo chiesto al Miur in diverse occasioni – dichiara Marcello Pacifico, presidente Anief e segretario organizzativo Confedir -di cambiare la tabella di valutazione titoli delle graduatorie ad esaurimento. Ma dal ministero hanno sempre preferito fare orecchie da mercante. Adesso il tempo degli appelli è finito: le sentenze sono arrivate e chiudono la questione in modo definitivo. Per questo – conclude Pacifico – adesso chiederemo al Tar di far eseguire le sentenze immediatamente, perché non si perda altro tempo prezioso”.

L’applicazione delle sentenze, infatti, riguarda tutti gli abilitati SSIS, SFP, Afam e Cobalid, che abbiano o meno fatto ricorso in questi anni. L’Anief, pertanto, patrocinerà il ricorso sia per i ricorrenti direttamente interessati dai pronunciamenti odierni, che – attraverso un intervento ad adiuvandum – per tutti coloro che avevano proposto ricorso (con Anief o altri sindacati o legali) ma sono ancora in attesa di una sentenza o della sua applicazione. Allo stesso modo, possono aderire al ricorso per l’ottemperanza anche tutti coloro che non lo hanno fatto finora.

“Il giudizio di ottemperanza che stiamo per chiedere al Tar – aggiunge Pacifico – è un passaggio fondamentale. Solo l’adesione massiccia degli interessati, cioè di tutti gli abilitati SSIS, Afam, Cobaslid, SFP, non importa se già ricorrenti o meno, garantirà l’applicazione delle sentenze in tutte le province e per tutte le classi di concorso. E se in Viale Trastevere si volesse ancora fare ‘melina’ – conclude il presidente Anief – siamo anche pronti a chiedere il commissariamento del ministero. Al Miur sanno che non scherziamo: lo abbiamo già fatto pochi anni fa sulla questione dei trasferimenti in coda per i precari”.

Adesso inizia la corsa contro il tempo: l’Anief intende chiedere il giudizio di ottemperanza sulle sentenze del bonus di 6 punti prima della pubblicazione delle nuove graduatorie, attualmente in lavorazione presso gli uffici scolastici provinciali. Pertanto, vista l’eccezionalità della situazione creata dalle sentenze del Consiglio di Stato, Anief ha deciso di riaprire i termini per l’adesione al ricorso fino al 26 giugno 2014. È possibile aderire on line compilando il form di adesione e inviando la documentazione necessaria al sindacato entro tale data.

Per approfondimenti:

Il ricorso per l’ottemperanza delle sentenze sul bonus di 6 punti

Estratto della sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) dichiara inammissibile l’appello, condanna il Ministero appellante alla rifusione degli oneri processuali di secondo grado, che si liquidano a favore degli appellati – costituiti in giudizio e creditori solidali – nella misura complessiva di € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre ai dovuti accessori di legge, mentre nulla si dispone al riguardo, quanto ai rapporti tra Ministero appellante ed appellati non costituiti in giudizio”.