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Tfa Lombardia: permessi studio supplenti brevi e saltuari

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Con nota prot. n. 807 del 20 gennaio 2015 l’U.s.r. per la Lombardia ha ricordato che l’art. 11, c. 5 del Contratto Integrativo Regionale del 15 novembre 2011, prot. DRLO 12152, relativo ai criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio da parte del personale docente e ATA per il quadriennio 2012-2015, prevede che il personale con contratto a tempo determinato con supplenza breve o saltuaria nel periodo dall’1 settembre al 20 gennaio dell’anno scolastico di riferimento possa produrre domanda di fruizione dei permessi dal 10 al 20 gennaio.

Considerato che, alla data odierna, non tutti gli atenei della Lombardia hanno terminato la fase di selezione degli ammessi alla frequenza dei Tirocini Formativi Attivi e conseguentemente alcuni candidati non hanno potuto rispettare il termine di presentazione della domanda, l’U.s.r. ha ritenuto di concedere una proroga; pertanto, il personale con contratto a tempo determinato con supplenza breve o saltuaria potrà presentare la domanda di fruizione dei permessi per il diritto allo studio per la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi entro il 13 febbraio 2015, purché sia stato in servizio in un periodo compreso tra l’1 settembre 2014 ed il 20 gennaio 2015 o risulti comunque in servizio al momento della presentazione della domanda. Anche in questo caso, la proroga potrà essere concessa soltanto ai candidati che frequenteranno il corso in Lombardia o che siano iscritti in altra regione per classe di concorso la cui offerta formativa non è attivata in Lombardia.

Le modalità di presentazione della domanda, da inoltrare esclusivamente all’Ufficio Scolastico territorialmente competente, sono indicate all’art. 6 del citato CIR del 15 novembre 2011; in ogni caso, ovviamente, la domanda dovrà essere inviata una volta terminata la procedura di immatricolazione presso l’Università interessata.