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03.11.2026

Titoli di sostegno conseguiti all’estero: il Tar Lazio revoca il commissario ad acta e fissa un nuovo ultimatum al ministero

L’annosa questione del riconoscimento dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero registra un nuovo e significativo capitolo giudiziario. Con l’ordinanza n. 16895/2026, pubblicata il 27 ottobre 2026, la Quarta Sezione Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio è dovuta intervenire con fermezza per superare lo stallo amministrativo che paralizzava l’istanza di un docente, disponendo la revoca del Commissario ad acta precedentemente nominato a causa della sua prolungata inerzia e designando un nuovo organo sostitutivo all’interno del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il provvedimento presieduto dal collegio giudicante accende i riflettori sulle criticità operative e sui ritardi accumulati dall’amministrazione centrale nell’evasione delle domande di riconoscimento presentate dai docenti formati all’estero.

Il contesto normativo e la battaglia giudiziaria per il riconoscimento

La vicenda trae origine dal ricorso promosso da un docente, che si era rivolto ai giudici amministrativi contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per richiedere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero.

Al centro del contenzioso vi è il mancato rispetto dei termini prescritti dalla legge per l’esito dell’istanza volta a ottenere il riconoscimento della specializzazione sul sostegno, presentata ai sensi della Direttiva europea 2005/36/CE.

Nello specifico, l’articolo 16, comma 6, del Decreto Legislativo n. 206/2007 impone all’amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento entro il termine perentorio di centoventi giorni. Di fronte al prolungato silenzio del Ministero, il ricorrente si è visto costretto ad adire le vie legali per chiedere non solo la declaratoria di illegittimità della condotta omissiva, ma anche la contestuale nomina di un Commissario ad acta che agisse in via sostitutiva per l’adozione del provvedimento finale.

Dalla sentenza del 2025 all’istanza d’ottemperanza per inerzia commissariale

La controversia ha radici in un precedente intervento dello stesso tribunale amministrativo. Come ricostruito nel testo dell’ordinanza, la Quarta Sezione Bis del TAR Lazio si era già pronunciata sul caso con la sentenza n. 12889 del 30 giugno 2025, accogliendo il ricorso avverso il silenzio e ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di adottare tutte le determinazioni previste dalla legge entro il termine di 90 giorni.

In quella stessa sede, nell’eventualità di un perdurante inadempimento ministeriale, il Tribunale aveva nominato quale Commissario ad acta il Responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del medesimo Ministero. A quest’ultimo era stato assegnato il compito di provvedere in via sostitutiva entro il termine di 180 giorni, decorrente dalla scadenza dei primi 90 giorni concessi all’amministrazione.

Ciononostante, il quadro procedurale è rimasto bloccato. Con un’istanza ex articolo 117, comma 4, del Codice del Processo Amministrativo (depositata il 7 luglio 2026), il ricorrente ha dovuto formalmente denunciare come non solo il Ministero, ma anche lo stesso Commissario ad acta designato avessero mantenuto una condotta di totale e prolungata inattività, violando il mandato giudiziale.

La svolta del Tar Lazio: revoca del commissario e nuovo ultimatum di 90 giorni

Dinanzi al reiterato stallo dell’azione amministrativa, la Quarta Sezione Bis del TAR Lazio ha preso una decisione netta. Constatata la prolungata inerzia del primo commissario, i giudici hanno disposto la revoca dell’incarico in capo al Responsabile del Dipartimento per il sistema educativo, procedendo contestualmente a individuare una diversa autorità sostitutiva all’interno dell’organizzazione ministeriale.

Il Tribunale ha quindi nominato quale nuovo Commissario ad acta il Direttore Generale per lo Studente, l’Inclusione, l’Orientamento e il Contrasto alla Dispersione Scolastica del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il nuovo commissario designato dovrà dare esecuzione alla sentenza n. 12889/2025 ed evadere l’istanza del docente entro il termine tassativo di 90 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Nel dispositivo firmato dal collegio giudicante viene espressamente specificato che l’incarico dovrà essere svolto senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo, con facoltà per il Direttore Generale di delegare le operazioni a un funzionario o a un organo competente sulla base delle disposizioni normative vigenti. Contestualmente, la Segreteria del TAR è stata incaricata di notificare il provvedimento alle parti in causa, al commissario revocato e al nuovo organo insediato.

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