
Il trattenimento in servizio fino a 70 anni è una misura introdotta dall’art. 1, comma 165, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).
Tale comma prevede che le pubbliche amministrazioni (scuole incluse) possano trattenere in servizio, previa disponibilità dell’interessato e nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate, il personale dipendente di cui ritengano necessario continuare ad avvalersi, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili.
Tale personale non potrà permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età.
Come verrà applicata alla scuola questa misura?
Al momento non è chiaro come potrebbe essere applicata alla scuola questa misura.
Per i docenti e anche per i dirigenti scolastici sono già previste le figure di tutor che affiancano i neoassunti nell’anno di prova.
Per i dirigenti scolastici è anche stata recentemente introdotta la figura del mentore, un dirigente in servizio che ha maturato almeno dieci anni di anzianità nella qualifica e prestato il proprio consenso a realizzare l’affiancamento a beneficio dei nuovi assunti dell’amministrazione. In quest’ultimo caso la misura è a costo zero, in quanto, secondo il Contratto dirigenti scolastici 2019/21 (articolo 16), l’attività di affiancamento rientra tra le funzioni del dirigente e non determina il riconoscimento di appositi compensi.
Solo per il DSGA non è previsto un apposito tutoraggio e i neoassunti devono imparare sin da subito “a cavarsela da soli”.
Secondo la disposizione legislativa contenuta nella Legge di Bilancio, inoltre, il docente che ottenesse il trattenimento in servizio dovrebbe smettere di insegnare e limitarsi ad attività di affiancamento ai colleghi neo-immessi in ruolo.
Altra domanda: quali potrebbero essere, nelle istituzioni scolastiche, le “esigenze funzionali non diversamente assolvibili“?
Insomma, non è del tutto chiara l’applicabilità di questa norma al personale scolastico.
Mancano le istruzioni applicative
Con nota del 21 febbraio 2025, il MIM ha fornito ulteriori indicazioni in merito alle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025, a seguito delle disposizioni introdotte dall’art. 1, commi da 161 a 164, della legge 30 dicembre 2024 n. 207.
In particolare, la nota si è soffermata sulla presentazione e trattazione delle istanze fuori dal sistema POLIS.
In conclusione, la circolare ministeriale precisa che la procedura analizzata “non disciplina il trattenimento in servizio di cui all’art. 1, comma 165, della Legge di Bilancio 2025 – in quanto fattispecie non rientrante nella normale gestione delle cessazioni – che sarà oggetto di specifico successivo approfondimento. Tuttavia, si evidenzia fin d’ora che detta possibilità non si attiva a domanda dell’interessato, ma a seguito di valutazioni che sono esclusivamente in capo all’Amministrazione“.