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Tredicesima 2025, quando viene erogata per docenti di ruolo e supplenti? E come viene calcolata?

Lara La Gatta

La tredicesima: cos’è, quando viene erogata da NoiPA e come si calcola? A queste domande risponde NoiPA con una guida pubblicata sul proprio portale.

Cos’è la tredicesima?

La tredicesima è una retribuzione aggiuntiva corrisposta ai lavoratori dipendenti nel mese di dicembre.

NoiPA la eroga a tutti i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni gestite che hanno maturato almeno un mese di retribuzione nell’anno in corso.

Quando e come viene pagata?

L’erogazione è prevista per lunedì 15 dicembre 2025 e avviene nel cedolino stipendiale ordinario.

In caso di conclusione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni, pensionamento o scadenza contrattuale in una data antecedente al 1° dicembre, la tredicesima maturata viene, invece, liquidata con l’ultimo cedolino.

Per i supplenti brevi e saltuari della Scuola la tredicesima viene corrisposta mensilmente nel cedolino ordinario in proporzione ai mesi lavorati.

I supplenti con contratto fino al 30 giugno 2026 e supplenti annuali al 31 agosto 2026, invece, ricevono la tredicesima nel mese di dicembre.

Come si calcola?

La tredicesima viene calcolata sulla base della retribuzione globale del dipendente. Lo stipendio di riferimento è quello relativo al mese di dicembre o, in caso di risoluzione antecedente del rapporto di lavoro, al mese di cessazione.

Per i lavoratori part-time, lo stipendio preso a riferimento viene proporzionato in base alle ore lavorate.

Per ogni mese (o frazione superiore a 15 giorni) in cui ha lavorato, il dipendente matura un dodicesimo di tredicesima. Il totale spettante si ottiene pertanto moltiplicando quest’importo per il numero di mesi effettivamente lavorati.

Nei periodi di aspettativa non retribuita il lavoratore non matura la tredicesima.

L’importo della tredicesima mensilità è soggetto a tassazione; vi si applicano quindi le regolari trattenute fiscali e previdenziali.

Gli importi che non hanno carattere retributivo non concorrono al calcolo della tredicesima. Tra questi rientrano, ad esempio, le somme percepite per lavoro straordinario, le indennità per ferie, le indennità per l’eventuale reperibilità, le indennità sostitutive, i rimborsi spesa.

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