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17.09.2026
Aggiornato alle 17:47

Troppa ansia e stress da prestazione, il TAR sblocca il trasferimento dello studente soffocato dalle verifiche: può svolgere le prove di recupero presso altra scuola

Con la sentenza n. 04206/2026, pubblicata l’11 settembre 2026, la Quinta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso presentato dai genitori di un alunno minorenne iscritto al primo anno di un liceo scientifico milanese. Il Tribunale ha annullato il provvedimento della Dirigente Scolastica che negava il rilascio immediato del nulla osta al trasferimento verso un istituto paritario prima del recupero dei debiti formativi.

Il disturbo d’ansia e il carico di 48 verifiche

Nel corso dell’anno scolastico 2025/2026, la famiglia aveva informato l’istituto dei test clinici che attestavano la presenza di Bisogni Educativi Speciali (BES) legati a ansia generalizzata, sintomi somatici, bassa autostima ed episodi di “freezing” cognitivo. Nonostante la redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), lo studente è stato sottoposto, tra il 27 gennaio e l’8 giugno 2026, a 48 verifiche complessive, con 11 prove concentrate in una ventina di giorni a maggio (e sequenze di quattro verifiche in quattro giorni consecutivi).

A fine giugno 2026, l’irrogazione di una nota disciplinare ha aggravato ulteriormente lo stato emotivo del ragazzo, che nello scrutinio finale ha riportato due debiti formativi in matematica e latino.

La certificazione medica

Il 24 giugno 2026, la neuropsichiatra infantile che segue il minore ha attestato un quadro clinico di “acuzie di Disturbo d’Ansia e severo stress da prestazione” in diretta correlazione con l’ambiente scolastico di provenienza. Evidenziando il concreto rischio di cronicizzazione del disturbo e il pregiudizio per l’integrità psico-fisica del ragazzo, la specialista ha prescritto l’immediato inserimento in un contesto scolastico differente e inclusivo.

I genitori hanno quindi ottenuto la disponibilità di un Liceo Scientifico Paritario ad accogliere l’alunno e a gestire le prove di recupero. Ciononostante, il 7 luglio 2026 la scuola di origine ha bloccato il trasferimento invocando il principio di continuità valutativa del consiglio di classe.

La decisione del TAR: la tutela della salute prevale sulla burocrazia

Il TAR Lombardia ha chiarito che, sebbene in via ordinaria spetti al consiglio di classe uscente verificare il recupero dei debiti, l’art. 4, comma 10, del D.P.R. 249/1998 (Statuto degli studenti) contempla una norma speciale derogatoria. Quando una “situazione obiettiva” sconsiglia il rientro nella comunità scolastica a tutela della salute, il trasferimento è consentito anche in corso d’anno e in deroga alle procedure ordinarie.

I giudici hanno censurato la scuola per non aver valutato se la documentazione medica sul disturbo d’ansia integrasse i presupposti della deroga, disponendo che l’istituto riesamini tempestivamente l’istanza. Le spese di giudizio sono state interamente compensate.

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