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Un diritto in balia delle interpretazioni

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E’ stata pubblicata la nota del DIPARTIMENTO RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  n. 202898 del 13/11/2017 con la quale la RGS DELLO STATO risponde con proprio parere alla richiesta del MIUR  del 22/09/2017 di pronunciarsi sulla legittimità dell’individuazione di personale di ruolo per nomine fino all’avente diritto nelle more del rinnovo delle graduatorie d’istituto ATA.

A distanza di due mesi circa arriva il parere RGS: “In definitiva, tenuto conto dei recenti orientamenti della magistratura contabile, in funzione di controllo, e delle esigenze di razionalizzazione delle attività amministrative e della spesa pubblica, si ritiene non possa condividersi l’orientamento secondo il quale, per la stipula dei contratti a tempo determinato fino all’avente titolo, possa individuarsi anche il personale scolastico di ruolo”

Il principio fondamentale al quale si appella la RGS DELLO STATO è l’integrità e la continuità dell’anno scolastico sotto il profilo amministrativo e didattico.
In nome di questo principio e del diritto dell’aspirante supplente inserito nelle GRADUATORIE ATA DI TERZA FASCIA si sottolinea l’importanza di garantire il rispetto della durata triennale delle predette graduatorie ATA.

Nulla ad eccepire, ma di fatto il bando per il rinnovo delle GRADUATORIE DI TERZA FASCIA ATA è stato bandito con ritardo, facendo iniziare il primo anno del nuovo TRIENNIO 2017/2020  con le vecchie graduatorie, ledendo nel concreto sia il diritto degli aspiranti supplenti della costituenda GRADUATORIA ATA  sia degli aspiranti art. 59 , i quali in caso di non individuazione per supplenze fino all’avente diritto avrebbero perso la possibilità di avvalersi del primo anno del triennio  per la progressione di carriera verticale , riconosciuta loro dal citato art. 59.

In nome della tutela dell’integrità e della continuità dell’anno scolastico  si è proceduto alle nomine fino all’avente diritto e il MIUR ha ritenuto possibile avvalersi anche dell’art. 59.
La RGS dello Stato avalla,però, l’orientamento per il quale è LA DURATA DEL CONTRATTO e non LA NATURA DEL POSTO NON INFERIORE ALL’ANNO che va considerata , escludendo la possibilità  di individuare gli aspiranti supplenti di ruolo (art.59) per nomina fino all’avente diritto.

Riconoscere agli ART. 59  la possibilità di nomina fino all’avente diritto, pare capire,  arrecherebbe NOCUMENTO per la continuità e l’ordinata attività scolastica in generale;  inoltre “Non andrebbe trascurato, in proposito, il fatto che talune pronunce giurisdizionali hanno confermato il principio secondo cui “l’opposizione del termine al contratto di lavoro, oltre che risultare da atto scritto, deve essere coeva o anteriore all’inizio del rapporto lavorativo … “, condannando l’amministrazione al pagamento del risarcimento per la revoca anticipata della supplenza fino all’avente titolo.

Tuttavia si ha l’impressione che la RGS dia un parere per una situazione che sia da venire e non per una situazione in atto .
Ora è evidente che ci troviamo di fronte ad una situazione di fatto (gli ART. 59 HANNO LA LORO NOMINA FINO ALL’AVENTE DIRITTO); si può condividere o meno il Parere della RGS, ma la stessa RAGIONERIA GENERALE dovrà riconoscere che per la stessa integrità e continuità dell’anno scolastico e razionalizzazione dell’attività amministrativa, a cui fa appello, non si possono revocare anticipatamente i contratti degli ART. 59.
Ci si augura che il Miur continui a riconoscere, allo stato attuale, agli art. 59 il contratto fino all’avente diritto, garantendo il regolare funzionamento delle segreterie presso le quali  essi svolgono il loro servizio e delle istituzioni scolastiche nelle quali essi sono sostituiti!

di Giovanni Micillo