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Un docente può fare domanda ATA? Per quali profili?

Nel sistema scolastico le scelte professionali non seguono sempre un percorso lineare. Accade spesso che chi lavora già nella scuola guardi ad altri ruoli, valutando possibilità diverse rispetto a quelle inizialmente intraprese. In questo quadro, cresce l’attenzione verso i profili del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, considerati da molti una strada alternativa o complementare all’insegnamento.
In questo scenario si inseriscono le modifiche introdotte dal CCNL 2019/2021 per il comparto scuola, firmato il 18 gennaio 2024, che ha rivisto l’ordinamento professionale del personale ATA, riducendo da cinque a quattro le aree in base a conoscenze, competenze, responsabilità e autonomia. Un riassetto che solleva domande e alimenta curiosità su cosa sia cambiato e su quali margini di accesso esistano oggi.

Docente – ATA: nuove aree professionali della scuola

Con la revisione dell’ordinamento professionale introdotta dal nuovo contratto, il personale ATA è oggi articolato in quattro aree, definite in base al livello di conoscenze, competenze, responsabilità e autonomia richieste. Una suddivisione che aiuta a comprendere meglio ruoli e funzioni all’interno delle istituzioni scolastiche e che rappresenta il primo punto di riferimento per chi valuta un possibile inserimento.

Nel dettaglio, l’organizzazione prevede l’Area dei Collaboratori, nella quale rientra il profilo di collaboratore scolastico, figura centrale nella gestione quotidiana degli ambienti scolastici. Accanto a questa si colloca l’Area degli Operatori, che comprende i profili degli operatori scolastici e degli operatori dei servizi agrari, con mansioni differenziate ma accomunate da un forte legame con il supporto alle attività educative.

Segue l’Area degli Assistenti, che raccoglie una pluralità di profili: assistenti amministrativi, assistenti tecnici, cuochi, guardarobieri e infermieri. Si tratta di ruoli che richiedono competenze specifiche e che incidono in modo diretto sull’organizzazione e sul funzionamento delle scuole. Completa il quadro l’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, nella quale confluiscono gli ex DSGA, chiamati a svolgere compiti di coordinamento e gestione di particolare responsabilità.
L’accesso a ciascuna area è legato al possesso di requisiti formativi ben precisi, che variano in base al profilo e al livello di complessità delle mansioni. Proprio la definizione di questi requisiti rappresenta uno degli elementi più rilevanti del nuovo assetto e consente di capire quali percorsi di studio siano coerenti con le diverse figure previste, un aspetto fondamentale anche per chi, come un Docente, valuta questa possibilità.

I requisiti di accesso per collaboratori e operatori scolastici

Per quanto riguarda il profilo di collaboratore scolastico, il nuovo ordinamento individua come requisito principale il possesso di un diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale. Si tratta di un titolo che consente l’accesso a una delle figure più diffuse all’interno delle scuole, chiamata a svolgere funzioni essenziali per il corretto funzionamento degli ambienti scolastici.
In alternativa al diploma di qualifica, è considerato valido anche il “certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi previsto dal d.lgs. n. 61 del 2017, purché accompagnato dalla promozione alla classe IV. In questo caso, dal certificato deve emergere in modo chiaro il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del periodo di istruzione di riferimento.

Diversi e più articolati sono i requisiti richiesti per il profilo degli operatori scolastici. Una prima possibilità è rappresentata dal possesso di un attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali, accompagnato dalla certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, oggi considerata requisito trasversale per molti profili ATA.
In alternativa, l’accesso è consentito anche a chi è in possesso di un diploma di qualifica triennale o del certificato di competenze relativo al primo triennio di istruzione, sempre con promozione alla classe IV. A questi titoli devono però aggiungersi sia la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale sia una certificazione di competenze socio-assistenziali, a conferma della specificità del ruolo e delle mansioni previste.

Operatori agrari, assistenti amministrativi e tecnici: i titoli richiesti

Per il profilo degli operatori agrari, l’accesso è riservato a chi è in possesso di un attestato di qualifica professionale coerente con il settore di riferimento. Sono considerati validi i titoli di Operatore agrituristico, Operatore agro-industriale, Operatore agro-ambientale, Operatore agro-alimentare o altri titoli equipollenti, purché accompagnati dalla certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, requisito ormai imprescindibile anche per questo ambito.

Nel caso degli assistenti amministrativi, il quadro dei requisiti appare più lineare. È infatti sufficiente il diploma di scuola secondaria di secondo grado, indipendentemente dall’indirizzo, a condizione che sia affiancato dalla certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Una combinazione che rende questo profilo tra i più accessibili per chi possiede un titolo di maturità.
Più specifico è invece il percorso richiesto per il profilo degli assistenti tecnici. In questo caso, oltre al diploma di scuola secondaria di secondo grado, è necessario che il titolo sia coerente con lo specifico settore professionale per il quale si presenta domanda. Anche per questa figura resta obbligatoria la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, a conferma dell’importanza delle competenze informatiche trasversali all’interno delle scuole.

Cuochi, guardarobieri e infermieri: quali titoli servono

Per il profilo dei cuochi, l’accesso è consentito a chi è in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina. Anche per questa figura è richiesta la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, che completa il quadro delle competenze necessarie per operare all’interno delle istituzioni scolastiche.
Nel caso dei guardarobieri, i titoli ritenuti validi sono il diploma di qualifica professionale di operatore di moda oppure il diploma di scuola secondaria di secondo grado “Sistema moda”. A questi deve sempre affiancarsi la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, requisito comune a tutti i profili ATA previsti dal nuovo ordinamento.
Più elevato è il livello di formazione richiesto per il profilo degli infermieri. In questo caso è necessaria la laurea in Scienze infermieristiche o un altro titolo riconosciuto dalla normativa vigente come valido per l’esercizio della professione di infermiere. Anche per questa figura resta obbligatoria la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, a conferma della centralità delle competenze informatiche anche nei ruoli sanitari presenti nella scuola.

Funzionari ed elevata qualificazione: i requisiti per gli ex DSGA

Per i profili dei funzionari e dell’elevata qualificazione, nei quali rientrano gli ex DSGA, il contratto individua requisiti distinti in base alla tipologia di servizi cui il personale è destinato.
Per il personale destinato ai servizi amministrativi, è richiesto il possesso di una laurea in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia o di titoli equipollenti, unitamente alla certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
Per il personale destinato ai servizi tecnici, è invece necessaria una laurea relativa allo specifico settore di competenza, alla quale deve essere sempre affiancata la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Per quali profili può presentare domanda un Docente ATA

In base ai requisiti previsti per i diversi profili, un docente diplomato o laureato può presentare domanda per l’accesso ai profili ATA nei quali è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado. La possibilità di presentare domanda è quindi legata esclusivamente alla coerenza tra il titolo di studio posseduto e quanto previsto per il singolo profilo.
In ogni caso, il possesso del titolo di studio non è sufficiente se non accompagnato dalla certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, requisito necessario per l’accesso ai profili considerati. Tale certificazione è ritenuta valida solo se rilasciata da un ente accreditato da Accredia, come previsto dalla normativa di riferimento.

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