Home Politica scolastica Una maestra non può svolgere la professione forense

Una maestra non può svolgere la professione forense

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Una dipendente del Ministero dell’istruzione quale insegnante di scuola primaria a tempo indeterminato part-time per 16 ore settimanali, in data 9 gennaio 2013 ha presentato richiesta di iscrizione all’albo degli avvocati di Milano, a seguito del prescritto periodo biennale di pratica professionale e del superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense. Con decisione in data 25 luglio 2013, il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano ha rigettato l’istanza di iscrizione, ritenendo ad essa preclusivo l’art. 19, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), ai cui sensi l’esercizio della professione, in deroga a quanto stabilito nell’art. 18, è compatibile esclusivamente con l’insegnamento e l’attività di ricerca in materie giuridiche.

Il Consiglio nazionale forense (CNF) ha affermato che, in base alla disciplina dettata dagli artt. 18 e 19 della legge n. 247 del 2012, la professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato, e che l’attività di insegnante, seppur part-time, in una scuola primaria statale resta al di fuori delle esenzioni di legge. Secondo il CNF, con il nuovo ordinamento è stata superata la precedente, più generica disciplina di cui all’art. 3, quarto comma, lettera a), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36: oggi infatti l’eccezione alla norma sulla incompatibilità riguarda espressamente (quale previsione eccezionale) soltanto gli insegnanti di materie giuridiche.