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Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2014/15

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Al Ministro dell’Istruzione Roma

invito – diffida a non applicare i punti h) e j) del comma 1 dell’art 2 dell’ipotesi di Ccni integrativo del 26/3/2014.

Il Dirigente Vicario Gildo De Angelis del Miur, con nota informativa del 7/7/2014 prot 6870, fissa le date di scadenza per la presentazione della domanda di utilizzazione ed assegnazione provvisoria.

Fa presente che si è: “In attesa della definizione inerente la procedura relativa ai provvedimenti concernenti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie…”.

Nella citata nota è scritto: “Si trasmette, altresì, la bozza dell’ipotesi del Ccni sottoscritta il, 26/3/2014…. Resta inteso che questo Ufficio provvederà a trasmettere tempestivamente il testo del Ccni munito della certificazione, non appena concluso l’iter di verifica di cui all’art 40 bis del D.lvo 165/200”.

Tale bozza di Ccni prescrive, al punto h) del comma 1 dell’art 2 ,che i docenti in esubero possono essere utilizzati su posti di sostegno, anche se privi di specializzazione e al punto j) stabilisce che sui posti di sostegno possono essere utilizzati”  i docenti che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno”. 

Dette norme contrattuali sono in palese violazione dell’art 13 della legge 104/92, della legge 128/2013 e del comma 1 dell’art 26del Ccni del 26/2/2014 (recepito dall’OM del 28/2/2014).

L’art 26 di detto Ccni prescrive: “I posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono essere assegnati per trasferimento solo agli insegnati in possesso del corrispondente titolo di studio”.

Non si comprende il motivo per cui per i trasferimenti su posti di sostegno è richiesto il titolo per il sostegno, per l’insegnamento su posti di sostegno è richiesto il titolo specifico e per l’utilizzazione, invece, non è più necessario detto titolo per il sostegno.

Affidare l’integrazione scolastica dell’alunno disabile ad un docente, privo del titolo di specializzazione per il sostegno, ha come finalità quella di sistemare il docente in esubero o soprannumerario, di risparmiare risorse economiche e di annullare i diritti dell’alunno disabile.

Si configura, con l’attuazione dei punti h) e j ) della bozza di Ccni, più volte citato, un abuso da parte del Ministro dell’istruzione, conseguenti danni irreparabili per l’alunno disabile di carattere educativo e sociale.

Chiedo, per i motivi esposti, l’immediata cancellazione di detti punti e l’annullamento della volontà politica di ritenere marginale e secondaria l’integrazione scolastica degli alunni disabili.

In caso contrario presenterò un esposto al Procuratore della Repubblica di Roma contro il Ministro dell’istruzione per palese violazione della normativa sull’integrazione scolastica degli alunni disabili.

Resto in attesa di una risposta ai sensi della legge 241/90.