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Validità della Licenza Linguistica per l’accesso al concorso per la Scuola dell’Infanzia e Primaria

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La nota prot. n. 17417 del 27 novembre 2014 dell’U.s.r. per l’Umbria ripercorre tutta la normativa di riferimento riguardante la cosiddetta Licenza Linguistica.

In particolare, l’Ufficio scolastico ricorda che dal 1° settembre 2010, con l’attuazione della riforma dei licei, sono state definite le nuove discipline attinenti ai vari percorsi formativi e i relativi quadri orari, creando così il nuovo sistema dei licei, tra cui anche il liceo linguistico.

Fino alla istituzione del liceo linguistico, gli istituti di istruzione secondaria superiore allora esistenti potevano attivare al proprio interno, previa autorizzazione del MIUR, indirizzi sperimentali linguistici. Gli studenti che frequentavano i predetti corsi e che superavano l’esame finale di maturità conseguivano un diploma che non corrispondeva a quello di regola rilasciato dall’istituto in cui si svolgeva il corso bensì al diploma di licenza linguistica; il diploma rilasciato non era un diploma di maturità magistrale, classica, scientifica, ma un vero e proprio diploma di licenza linguistica e la denominazione dell’istituto rilasciante era del tutto irrilevante. D’altronde i corsi sperimentali linguistici (ovunque fosse stata la sede di svolgimento) avevano un piano di studi, un quadro orario nonché prove dell’ esame di maturità totalmente differenti rispetto a quelli propri degli altri istituti.

In particolare, i corsi sperimentali linguistici attivati presso gli istituti magistrali non prevedevano, fra le materie di insegnamento, lo studio della pedagogia, della psicologia e della sociologia, né attività di tirocinio; materie e attività tutte necessarie ad assicurare un idoneo percorso di studio e di preparazione ai fini dell’insegnamento nelle scuole primarie.

Pertanto, per poter conoscere la valenza da attribuire al diploma di licenza linguistica per l’accesso al concorso per la Scuola dell’Infanzia e Primaria di cui al DDG 82/2012, tale titolo deve essere riconducibile al Diploma di Maturità Magistrale, con apposita dicitura sul Diploma medesimo. In assenza di tale dicitura, l’equivalenza al Diploma Magistrale deve risultare dal Decreto Ministeriale che ha autorizzato il predetto Istituto a svolgere la sperimentazione linguistica.