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Vincitori concorso PNRR1 a rischio di esclusione dalla mobilità 2027/28

Vi scriviamo per chiedere attenzione su una situazione che riguarda numerosi docenti vincitori del concorso PNRR1 DDG 2575/2023 e che rischia di produrre, ancora una volta, una conseguenza molto pesante sulla nostra carriera e sulla possibilità di avvicinarci alle nostre famiglie.

Siamo docenti vincitori del concorso PNRR1 per la scuola secondaria. Nell’a.s. 2024/2025 siamo stati assunti con contratto a tempo determinato perché, al momento della nomina, non avevamo ancora conseguito l’abilitazione. Il nostro rapporto di lavoro derivava però direttamente dalla vittoria del concorso e dal particolare percorso previsto dal D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, in particolare dagli artt. 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, che disciplinano l’assunzione dei vincitori non abilitati, il conseguimento dell’abilitazione e la successiva immissione a tempo indeterminato.

Nel corso del 2024/2025 abbiamo conseguito l’abilitazione. Tuttavia, la Nota MIM n. 202382 del 26 novembre 2024 ha stabilito che i docenti PNRR1 non abilitati al momento dell’assunzione avrebbero svolto il periodo di formazione e prova soltanto nell’a.s. 2025/2026, dopo l’assunzione a tempo indeterminato.

Quella scelta ci aveva già penalizzati. Non abbiamo potuto svolgere l’anno di prova nel 2024/2025 e non abbiamo potuto partecipare alla mobilità come docenti di ruolo. Nel frattempo, altri vincitori dello stesso concorso, nominati più tardi e quindi già abilitati al momento della nomina, hanno potuto accedere direttamente al tempo indeterminato e al periodo di prova.

Oggi il problema si ripresenta sotto una forma ancora diversa.

In vista della mobilità per l’a.s. 2027/2028, alcuni Uffici scolastici stanno comunicando ai colleghi che l’a.s. 2024/2025 non sarebbe utile ai fini del vincolo triennale, perché al SIDI il servizio risulterebbe come “supplenza annuale non finalizzata al ruolo”.

Se questa interpretazione venisse applicata in modo generalizzato, il triennio partirebbe soltanto dal 1° settembre 2025:

2025/2026 primo anno
2026/2027 secondo anno
2027/2028 terzo anno

e i docenti interessati non potrebbero presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2027/2028.

Riteniamo invece che il 2024/2025 debba essere riconosciuto nel computo del triennio.

La ragione è semplice: quel contratto non nasce da una normale supplenza conferita tramite GPS o graduatoria d’istituto. Nasce dalla vittoria del concorso PNRR1 e si inserisce nella sequenza prevista dal D.Lgs. 59/2017 verso l’immissione in ruolo. Il contratto individuale richiama espressamente la graduatoria di merito e la qualità di “vincitore del concorso indetto con DD 2575/2023 non abilitato”.

A questo si aggiunge il dato del vigente CCNI mobilità 2025/2028, sottoscritto definitivamente il 10 marzo 2026. L’art. 2, comma 3, richiama l’art. 13, comma 5, del D.Lgs. 59/2017 e l’art. 399, comma 3, del D.Lgs. 297/1994 e stabilisce che i neoimmessi devono permanere per almeno tre anni nell’istituzione scolastica in cui hanno svolto il periodo di prova, compreso lo stesso periodo di prova.

Lo stesso CCNI individua anche gli anni utili per il computo del triennio. Tra questi figurano:
“l’anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo” e “gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito”.

Questo secondo passaggio riguarda direttamente la nostra situazione, perché nel 2024/2025 il periodo di formazione e prova non si è svolto proprio per effetto della disciplina ministeriale applicata ai vincitori PNRR1 non abilitati.

Il nodo più forte, però, riguarda la natura del contratto.

Per noi il 2024/2025 deve essere riconosciuto come anno a tempo determinato finalizzato al ruolo. Il rapporto è nato dalla graduatoria di merito del DDG 2575/2023 e il suo sbocco previsto dalla legge era l’assunzione a tempo indeterminato dopo il conseguimento dell’abilitazione. Non riteniamo quindi corretto che una classificazione tecnica presente nel SIDI possa trasformare, ai fini del vincolo, quel rapporto in una normale supplenza priva di collegamento con il ruolo.

Questa posizione trova un ulteriore elemento nella disciplina delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025/2028. Il relativo CCNI ha aggiunto espressamente tra gli anni utili per il triennio: “l’anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti non abilitati assunti a tempo indeterminato dopo il conseguimento dell’abilitazione”.

A questo si aggiunge un altro elemento di disparità.

Con il D.L. n. 45/2025, poi convertito nella legge n. 79/2025, per l’a.s. 2025/2026 è stata introdotta una soluzione che permette ai vincitori PNRR assunti a tempo determinato perché non ancora abilitati di trasformare il rapporto a tempo indeterminato dopo il conseguimento dell’abilitazione e di avviare nello stesso anno scolastico il periodo di formazione e prova. La UIL Scuola ha ricordato nel settembre 2026 che questa richiesta era stata avanzata già nel 2024 e ha chiesto che tale soluzione diventi strutturale.

Per i vincitori PNRR1 del 2024/2025, invece, quella possibilità non è stata concessa. Abbiamo già perso un anno sul piano della stabilizzazione. Non possiamo accettare che lo stesso anno venga ora escluso anche dal conteggio del vincolo.

La situazione è resa ancora più rigida dal fatto che nel testo definitivo del CCNI mobilità 2026 è stata eliminata la deroga che nell’ipotesi precedente comprendeva i figli di genitori ultrasessantacinquenni. Per molti docenti viene quindi meno anche una possibilità alternativa di superare il vincolo e avvicinarsi alla propria famiglia.

Il problema, quindi, non è soltanto tecnico.

Se il 2024/2025 viene escluso, molti docenti restano bloccati per un ulteriore anno lontano dai familiari. Il riconoscimento dell’anno non garantirebbe alcun trasferimento automatico: permetterebbe soltanto di presentare domanda e partecipare alla mobilità secondo punteggi, disponibilità e regole ordinarie.

La nostra richiesta è questa:

2024/2025 – primo anno
2025/2026 – secondo anno e anno di prova
2026/2027 – terzo anno
con possibilità di presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2027/2028.

Non chiediamo un privilegio. Chiediamo che venga riconosciuto il servizio realmente svolto come vincitori del concorso PNRR1 e che l’anno 2024/2025 venga considerato per quello che è stato: un anno prestato nell’ambito del percorso a tempo determinato finalizzato alla successiva immissione in ruolo.

Vi chiediamo quindi di approfondire la questione, verificare la posizione del Ministero dell’Istruzione e del Merito e, se possibile, dare spazio alla nostra situazione prima dell’apertura delle domande di mobilità 2027/2028.

Possiamo mettere a disposizione tutta la documentazione: contratti individuali, prospetti SIDI, risposte degli USR, Nota MIM n. 202382/2024, CCNI mobilità 2025/2028, O.M. n. 43 del 12 marzo 2026, CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie e la memoria completa con i riferimenti normativi.

I vincitori abilitati del Concorso PNRR1
DDG 2575/2023

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