Una docente titolare di ruolo su ADSS dall’anno scolastico 2021/2022 e continuamente in servizio su questa tipologia di posto fino al 2024/2025, decide di accettare una supplenza annuale fino al 31 agosto 2026, su disciplina A026, ai sensi dell’art.47 comma 1 del CCNL scuola 2019-2021, interrompendo di fatto il vincolo quinquennale sul sostegno che avrebbe terminato se non avesse accettato la supplenza su disciplina da GPS per l’anno scolastico 2025/2026. Questa docente ci chiede se con la procedura di mobilità 2026/2027, potrà fare domanda di trasferimento su disciplina, tenendo conto della situazione del vincolo quinquennale sopra descritta?
È utile ricordare che i docenti immessi in ruolo su posto di sostegno nonché trasferiti o con passaggio di ruolo su posto di sostegno devono permanere su tale tipologia di posto per un quinquennio. Tale permanenza deve essere effettuata mantenendo per cinque anni, anche non necessariamente continuativi, la titolarità e lo svolgimento del servizio sul posto di sostegno. Questo significa che se un docente è titolare su ADSS, deve permanere per cinque anni su tale tipologia di posto, potrà fare trasferimento in altra scuola, ma sempre sulla stessa tipologia di posto, non interrompendo il calcolo dei cinque anni di vincolo. Tale calcolo si interrompe nel caso il docente, trasferito o immesso in ruolo su posto di sostegno, decidessse di effettuare una supplenza annuale da GPS, ai sensi dell’art.47 del CCNL scuola 2019-2021.
È importante ricordare che, ai sensi dell’art.23 del CCNI mobilità 2025-2028, il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti. Se un docente durante il vincolo quinquennale su sostegno, dovesse fare un passaggio di ruolo sempre su sostegno, bisogna sapere che azzera il calcolo del quinquennio ed entrerà nuovamente nell’obbligo di permamenza quinquennale nel posto di sostegno dell’altro ruolo.
La docente titolare su posto sostegno ADSS per assunzione in ruolo 2021/2022 che ha svolto servizio su medesimo posto sostegno negli anni 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, ma poi ha scelto di svolgere la supplenza annuale con contratto a tempo determinato in A026 per l’anno scolastico 2025/2026, non avendo concluso la permanenza quinquennale sul sostegno, proprio a causa dell suddetta supplenza al 31 agosto 2026 su disciplina, non potrà presentare domanda di mobilità 2026/2027 su posti normali per le classi di concorso per cui è abilitato e che sono del medesimo grado di titolarità. Tale inibizione è dovuta alla mancanza del superamento, nell’anno scolastico 2025/2026, del vincolo quinquennale di permanenza sul posto di sostegno.