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17.09.2026

Violenza sulle donne, Mattarella parla di “prevenzione nelle scuole”: “È un’emergenza”

“È un impegno pubblico della Repubblica, di tutta la comunità, quello non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando e rimuovendo questa sorta di di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di inumanità che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne”: queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, pronunciate al termine della visita alla “Stanza rosa” del pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto: spazio dedicato alle pazienti vittime di abusi o maltrattamenti.

Ecco come ha proseguito il Capo di Stato, come riporta Il Corriere della Sera: “Il fenomeno della violenza nei confronti delle donne, nei confronti di chiunque, che prima non era neppure considerato con attenzione adeguata è un’emergenza di primaria importanza della vita del nostro paese, come
ovunque”.

Ed ecco le parole sulla scuola: “E questo richiama l’esigenza della prevenzione, dell’individuazione delle condizioni di violenza, della formazione e dell’educazione: nelle scuole, nelle università come tema di di lavoro professionale, ma nelle scuole per trasmettere un senso dei rapporti umani”.

Cosa dice il ddl sul consenso informato

Mattarella si riferisce all’educazione sessuo-affettiva? Al momento non è chiaro. Nel frattempo il ddl sul consenso informato, approvato al Senato a giugno, come ricordato dal nostro giornale, stabilisce che l’educazione sessuale potrà essere proposta alle scuole medie e superiori solo agli studenti per cui sia stato espresso il consenso preventivo dei genitori. Restano escluse le scuole dell’infanzia e le elementari, “fatto salvo… quanto previsto dalle indicazioni nazionali“.

Queste ultime, scrive ancora Repubblica, comprendono solo contenuti di base come anatomia, differenze biologiche, funzioni riproduttive e malattie sessualmente trasmissibili, mentre empatia e rispetto restano nell’ambito dell’educazione civica.

LEGGI IL FOCUS SU EDUCAZIONE AFFETTIVA E SESSUALE NELLE SCUOLE

Il ruolo dei docenti e dei genitori

Il ddl è composto da tre articoli. All’articolo 1 viene stabilito che “le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni” e che tale consenso deve essere acquisito dopo aver messo a disposizione il materiale didattico previsto.

L’articolo 2 disciplina invece il coinvolgimento di esperti esterni: secondo quanto riporta il quotidiano, esso sarà possibile solo previa deliberazione del collegio dei docenti e approvazione del consiglio d’istituto. criteri di selezione, si legge ancora nel testo, dovranno basarsi su titoli, esperienza e coerenza con finalità educative e livello di maturazione degli studenti.

Infine, l’articolo 3 del ddl specifica che “dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica“. Si tratta di un provvedimento destinato a incidere sull’organizzazione delle attività educative nelle scuole italiane.

Il protocollo

L’8 gennaio 2025, al Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministro Giuseppe Valditara e Gino Cecchettin hanno firmato il Protocollo tra il MIM e la Fondazione Giulia Cecchettin. 

Come si legge nell’Art. 1, le parti intendono avviare una collaborazione volta alla definizione di progettualità per supportare studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine e grado:

  • ad affermare la cultura del rispetto verso ogni persona e, in particolare, del rispetto verso le donne;
  • ad affrontare e superare le criticità nelle relazioni di genere, sia nel contesto scolastico che in quello esterno;
  • a contrastare ogni forma di violenza di genere, in particolare quella maschile sulle donne;
  • a valorizzare relazioni paritarie e promuovere la capacità di gestire i conflitti in modo costruttivo e non violento;
  • a trasmettere il valore del rispetto per ogni essere umano, della vita, della libertà e dell’autodeterminazione.

Nell’articolo 2 si fa riferimento agli impegni delle parti, nell’articolo 3 il comitato paritetico, nell’articolo 5 la durata dell’accordo (di tre anni).

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