In ossequio alle disposizioni previste dall’O.M. n° 27 del 16 febbraio 2026 la procedura per il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche sono eseguite dagli UST di competenza con l’ausilio dell’algoritmo esclusivamente attingendo dalle graduatorie GAE e in subordine dalle GPS.
Nel conferimento delle supplenze, l’algoritmo procede assegnando i posti che si rendono liberi entro il 31 dicembre del 2026 ed effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina.
Gli UST (uffici scolastici territoriali) competenti, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell’ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria.
Nel conferimento delle supplenze su posti di sostegno, fermo restante la conferma per chi ha dato la disponibilità contestualmente alla domanda per la scelta delle 150 preferenze, si procede:
• Prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE,
In caso di esaurimento degli iscritti nelle GAE sostegno, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado e nel caso di ulteriore incapienza, si procede all’individuazione dell’aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti docenti non inclusi negli elenchi aggiuntivi di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.
Nel caso di rinuncia o disponibilità successive, sia su posto comune sia su posto di sostegno, l’algoritmo prevede la possibilità di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti docenti utilmente collocati in graduatoria che non siano risultati assegnatari di un incarico sulla base delle preferenze espresse.
I docenti che beneficiano nell’ordine degli articoli 21 comma 6, e 33 commi 5 e 7, della legge 104/92, hanno diritto alla precedenza esclusivamente nella scuola richiesta e nel loro turno di nomina, che permangono le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio e che i posti siano della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica.
Per gli aspiranti che assistono parenti in condizioni di disabilità di cui ai commi 5 e 7 dell’articolo 33 della legge 104/92, il beneficio della precedenza è applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell’Ufficio competente, per le scuole ubicate nel medesimo comune di domicilio della persona assistita o, in mancanza di disponibilità in tale comune, in un comune viciniore.
In occasione del conferimento delle supplenze sono disposte le riserve dei posti nei confronti dei docenti beneficiari delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, di cui:
• Agli artt. 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 a favore dei docenti, volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito;
• All’articolo l’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 a favore dei docenti che hanno svolto un periodo di servizio civile universale.