L’avvocato Marcello Di Iorio, esperto di diritto scolastico e socio Sidels, nella nostra diretta per l’appuntamento con “L’avvocato risponde”, ha parlato della reiterazione abusiva dei contratti di lavoro a tempo determinato per i docenti di religione cattolica.
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L’intervento dell’avvocato Di Iorio evidenzia, quindi, come la reiterazione dei contratti a termine per i docenti IRC, in assenza di ragioni obiettive e meccanismi di stabilizzazione efficaci, possa configurare un abuso secondo il diritto europeo, sanzionabile nell’ordinamento italiano con un risarcimento del danno, il cui importo è ora definito per legge. Questo risarcimento, tuttavia, deve essere ottenuto tramite azione legale.
Personale interessato
Sono interessati tutti i docenti IRC con contratto a tempo determinato con supplenza annuale. Anche coloro che saranno immessi in ruolo con il nuovo concorso sono potenzialmente interessati per il periodo precedente all’immissione. La prescrizione per l’indennità risarcitoria, per giurisprudenza consolidata, è decennale.
Ricorso sì o no?
Il risarcimento non è automatico. Il docente non viene convocato dall’amministrazione per ricevere l’indennità. L’entità del risarcimento può essere decisa soltanto in un’aula di giustizia.
Le normative di riferimento
Normativa Interna Italiana:
Legge n. 121/1985: Ratifica delle modifiche al Concordato Lateranense. Lo Stato Italiano si impegna a garantire l’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie, con docenti ritenuti idonei dall’autorità ecclesiastica.
Decreto Legislativo n. 297/1994 (Testo Unico dell’Istruzione) – Art. 309: Disciplina l’insegnamento della religione cattolica. Il capo d’istituto conferisce incarichi annuali d’intesa con l’ordinario diocesano. Gli insegnanti IRC hanno pari dignità rispetto agli altri docenti curriculari e fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri, ma partecipano alle valutazioni solo per gli alunni che si avvalgono di tale insegnamento.
Legge n. 186/2003: Ha introdotto la distinzione tra docenti di ruolo (70% dei posti per diocesi) e docenti non di ruolo (restante 30%) con incarico annuale. L’accesso ai ruoli avviene tramite concorsi indetti con frequenza triennale dal Ministero dell’Istruzione. Questo punto è particolarmente rilevante perché la Corte ha disatteso l’argomento delle quote prestabilite come ragione obiettiva per la reiterazione dei contratti.
Normativa Europea e Giurisprudenza Comunitaria:
Direttiva 1999/70/CE (Accordo Quadro sul Lavoro a Tempo Determinato del 18.03.1999): Riguarda la prevenzione dell’abuso nella successione di contratti a tempo determinato.
Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) – Sentenza del 13.01.2022 (Causa C-282/2019): Pronunciamento fondamentale sul tema.
Sanziona il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato in assenza di altre misure effettive nell’ordinamento interno.
Il Giudice nazionale deve verificare se il rinnovo annuale del rapporto con l’insegnante di religione sia utilizzato per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro (che costituisce un abuso).
La Corte ha ritenuto non idonee come ragioni obiettive le difese dello Stato basate sulla procedura d’intesa con il vescovo o sulle quote 70/30.
La mancanza di meccanismi automatici di trasformazione da contratto a tempo determinato a indeterminato per gli insegnanti di religione, a differenza di altri docenti curriculari, contribuisce all’abuso.
L’assenza degli insegnanti di religione tra i profili interessati dalle procedure assunzionali previste dalla Legge 107/2015 (Buona Scuola) è un altro fattore rilevante.
La CGUE delega al Giudice nazionale il compito di individuare la sanzione per l’abuso accertato. La trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato non è ritenuta possibile dalla Corte Europea e non rientra nella sua competenza.
Giurisprudenza Italiana e quantificazione del danno:
Corte di Cassazione – Sentenza n. 18698 del 09.06.2022: Accerta l’impossibilità di convertire a tempo indeterminato i contratti annuali dei docenti IRC non di ruolo. Tale trasformazione non è possibile quando il datore di lavoro è una pubblica amministrazione, a differenza dei rapporti tra datore di lavoro privato e lavoratore.
La sanzione per l’abuso accertato è il risarcimento del danno, definito “danno eurounitario” in quanto derivante da una pronuncia europea.
Quantificazione del Danno:
Inizialmente, la giurisprudenza individuava criteri (come quelli dell’art. 32, comma 5, Legge 183/2010) superati. Questi prevedevano parametri tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità.
Il Decreto Legge n. 131/2024 (convertito dalla Legge n. 166 del 14.11.2024), noto come “decreto salva infrazioni”, ha stabilito per legge i criteri per il risarcimento.
Per l’abuso nell’utilizzo di contratti a termine, salvo prova di maggior danno da parte del lavoratore, il giudice stabilisce un’indennità compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione utile al calcolo del TFR.
L’importo è variabile a seconda della tipologia di docente (dall’infanzia alla secondaria di secondo grado). I tribunali hanno adottato diversi criteri di determinazione.
La quantificazione tiene conto della gravità della violazione in rapporto al numero dei contratti in successione e alla durata complessiva del rapporto.