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Addio stipendio in contanti, solo con mezzi tracciabili. Ddl al vaglio del Parlamento. Il testo [PDF]

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Pagare lo stipendio solo attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali.

La proposta di legge, con Titti Di Salvo, vicepresidente del Gruppo Partito Democratico alla Camera, prima firmataria, è approvata alla Camera il 13 novembre e ora è al vaglio del Senato.

Ieri è stato approvato un emendamento del Pd alla manovra approvato in Commissione Lavoro della Camera, secondo cui “i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia di lavoro instaurato”.

Le retribuzioni dovranno essere corrisposte via bonifico, strumenti di pagamento elettronico, pagamenti in contanti presso sportello bancario, emissione di un assegno, pena una sanzione di 5.000 euro. La proposta passa all’esame della Commissione Bilancio.

Il disegno di legge per una busta paga tracciabile esiste già dal 2013 (approvato per la prima volta alla Camera).

“I datori di lavoro o committenti corrispondono la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, attraverso un istituto bancario o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) accredito diretto sul conto corrente del lavoratore; b) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale; c) emissione di un assegno da parte dell’istituto bancario o dell’ufficio postale consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato”, si legge.

Il provvedimento, composto da un solo articolo, con 4 commi, disciplina le modalità di pagamento della retribuzione ai lavoratori, nonché l’ambito soggettivo di applicazione del suddetto obbligo.

La retribuzione ai lavoratori (e ogni anticipo di essa) può essere corrisposta dal datore di lavoro solo attraverso un istituto bancario o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi (comma 1):

  • bonifico sul conto corrente indicato dal lavoratore;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di comprovato impedimento, che si intende comprovato quando il delegato è il coniuge, il convivente o un  familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Come previsto dal comma 2, la retribuzione non può essere corrisposta dai datori di lavoro o committenti per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Il comma 3, invece, prevede che per rapporto di lavoro si intendono:

  • tutti i rapporti di lavoro subordinato svolti alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore (articolo 2094 codice civile), indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto;
  • i rapporti di lavoro originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • I contratti di lavoro instaurati, in qualsiasi forma, dalle cooperative con i propri soci (ai sensi della L.142/2001);

Infine si specifica che “la firma della busta paga da parte del lavoratore non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione (comma 4)”.

IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO